IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze  dell'ispezione  straordinaria  effettuata  dal
revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui  si
intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese; 
  Considerato, come emerge dal verbale d'ispezione, che  la  societa'
cooperativa  non  ha  compiuto  atti  di  gestione   per   due   anni
consecutivi,  non  svolge  piu'  alcuna  attivita'   finalizzata   al
raggiungimento dello scopo mutualistico e che, pertanto, il sodalizio
appare in fase di disgregazione; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  e  che  il  legale  rappresentante  non  ha   formulato
osservazioni e/o controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Ritenuto necessario nelle more del rinnovo  del  Comitato  centrale
per le cooperative di cui  all'art.  4,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  78,  disporre  con
urgenza il provvedimento di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con
nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del
tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art.  2545-septiesdecies  del
codice  civile  di  ogni  intento  sanzionatorio   e   di   efficacia
deterrente; 
  Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.
400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Futura societa' cooperativa  sociale»  con
sede in Monteleone di Puglia (FG), (codice fiscale  01780700710),  e'
sciolta per atto d'autorita' ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies
del codice civile.