L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 6 novembre 2017; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la direttiva n.  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  normativo
comune per le reti ed i servizi di  comunicazione  elettronica,  come
modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  1º  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» di seguito Codice); 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera g) del Codice, ai sensi del  quale
«per "autorizzazione generale" si intende  il  regime  giuridico  che
disciplina la  fornitura  di  reti  o  di  servizi  di  comunicazione
elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi  obblighi  specifici
per il settore applicabili a tutti i  tipi  o  a  tipi  specifici  di
servizi e di reti  di  comunicazione  elettronica,  conformemente  al
Codice»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in  particolare,  il  suo  art.  1,  comma  65,
secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese  di  funzionamento
[...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  [...]  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la  parte  non  coperta  da
finanziamento a carico del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita'
previste  dalla  normativa  vigente  ed  entita'   di   contribuzione
determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate  direttamente
alle medesime Autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo  cui
l'Autorita' ha il potere di adottare le  variazioni  della  misura  e
delle modalita' della contribuzione «nel limite  massimo  del  2  per
mille dei ricavi risultanti dal  bilancio  approvato  precedentemente
alla adozione della delibera»; 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2014» ed in particolare  l'art.  5
il quale inserisce, dopo il comma 2 dell'art.  34  del  Codice  delle
comunicazioni elettroniche: 
    il  comma  2-bis  secondo  cui  «per  la  copertura   dei   costi
amministrativi  complessivamente  sostenuti  per  l'esercizio   delle
funzioni  di  regolazione,  di  vigilanza,  di   composizione   delle
controversie e sanzionatorie  attribuite  dalla  legge  all'Autorita'
nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi
di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'art. 1, commi
65 e 66, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  in  proporzione  ai
ricavi   maturati   dalle    imprese    nelle    attivita'    oggetto
dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso»; 
    il comma 2-ter il quale stabilisce che «Il Ministero, di concerto
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e  l'Autorita'
pubblicano  annualmente  i  costi  amministrativi  sostenuti  per  le
attivita' di cui al comma  1  e  l'importo  complessivo  dei  diritti
riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle
eventuali differenze tra l'importo  totale  dei  diritti  e  i  costi
amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»; 
  Considerato che il citato comma  2-bis  dell'art.  34  del  Codice,
adottato a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea  del
caso EU Pilot 7563/15/CNCT, e' espressamente finalizzato a  superare,
in radice, le gravi problematiche insorte per effetto  della  recente
giurisprudenza amministrativa che, sulla base  di  una  non  corretta
interpretazione  dall'art.  12  della   direttiva   2002/20/CE   c.d.
«autorizzazioni», aveva  ancorato  l'ambito  soggettivo  e  oggettivo
della   contribuzione,   nonche'   la   stessa    base    imponibile,
«all'autorizzazione  generale  per  i  singoli  mercati  oggetto   di
regolamentazione ex ante» cosi' restringendo oltremodo  il  perimetro
della fattispecie impositiva; 
  Considerato che il citato comma 2-bis ha riallineato, con una norma
di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, il  quadro
normativo nazionale a quello europeo; 
  Considerato che il legislatore, in via interpretativa, ha,  dunque,
pienamente avallato l'interpretazione  conforme  al  diritto  UE  del
combinato disposto di cui all'art. 34 del Codice e all'art. 1,  commi
65  e  66,  della  legge  n.  266/2005  -  sostenuta   dall'Autorita'
nell'adozione delle delibere  annuali  sul  contributo  dovuto  dagli
operatori di comunicazione elettronica negli anni 2014, 2015 e 2016 -
secondo la quale, nel settore delle comunicazioni elettroniche: 
    1) i soggetti tenuti alla contribuzione  sono  tutti  i  soggetti
titolari  dell'autorizzazione  generale  alla  fornitura  di  reti  e
servizi di comunicazioni elettroniche; 
    2) i costi finanziabili coincidono  con  tutte  le  attivita'  di
competenza AGCOM svolte ai sensi del Codice; 
    3)  la  base  imponibile  e'  proporzionata  ai  ricavi  maturati
dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di  reti
e servizi di comunicazioni elettroniche; 
  Considerato che l'Autorita' svolge competenze riferite a piu' di un
mercato e che, pertanto, al suo  finanziamento  partecipano  soggetti
operanti in mercati diversi; 
  Considerato che, ai sensi della normativa vigente,  alla  copertura
dei costi derivanti dallo  svolgimento  delle  competenze  attribuite
all'Autorita' nel settore postale deve provvedersi con  lo  specifico
contributo di cui all'art. 65 del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
  Considerato che la stima complessiva dei costi  amministrativi  che
l'Autorita',  per  l'anno  2018,  dovra'  finanziare  attraverso   il
contributo degli operatori per sostenere  le  attivita'  relative  ai
mercati di competenza (ad esclusione di quello postale),  e'  pari  a
72,440 milioni di  euro,  di  cui  47,225  milioni  di  euro  per  le
attivita'  di  cui  all'art.  34  del  Codice   delle   comunicazioni
elettroniche e 25,215 milioni di euro per le attivita' relative  agli
altri  mercati  di  competenza   dell'Autorita'   (radio-televisione,
editoria, pubblicita', etc.); 
  Considerato che  il  citato  art.  34,  comma  2-ter,  del  Codice,
stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale
dei diritti riscossi e i costi amministrativi  sostenuti,  risultanti
dai  Rendiconti  annuali  previsti  nel  citato  articolo,   «vengono
apportate opportune rettifiche»; 
  Considerato, conseguentemente, che alla sopra  indicata  stima  del
fabbisogno per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 34  del
Codice vanno apportate le rettifiche che appaiono opportune alla luce
delle risultanze dei  documenti  di  Rendicontazione  analitica  allo
stato disponibili; 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  rettifiche  che  diano  conto   delle
eccedenze registrate anche in virtu' dell'attivita' di  recupero  dei
contributi posta in essere dall'Autorita'  e,  al  contempo,  possano
essere distribuite anche su piu'  esercizi,  cosi'  da  garantire  la
stabilita' e l'equilibrio complessivo del bilancio pluriennale,  pure
alla luce del complesso contenzioso tuttora in atto  sul  sistema  di
finanziamento dell'Autorita'; 
  Viste le  risultanze  del  Rendiconto  annuale  2016  adottato  con
delibera n. 425/17/CONS del 6 novembre 2017; 
  Ritenuto  di  portare  in  diminuzione  rispetto  alla  stima   del
fabbisogno  per  l'anno  2018  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
elencate al richiamato art. 34, un importo pari all'intero surplus di
competenza 2016 (pari a 3,949 milioni  di  euro)  maggiorato  di  una
quota relativa al surplus di competenza degli anni precedenti (pari a
1,167 milioni di euro), per complessivi 5,116 milioni  di  euro,  con
l'effetto di ridurre a 42,109 milioni di euro l'entita' del  relativo
fabbisogno; 
  Ritenuto, altresi', di  dover  tendere  all'equilibrio  finanziario
anche per gli altri settori; 
  Ritenuto di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime di
fabbisogno,  la  deliberazione  sulla  misura   della   contribuzione
(aliquota contributiva) e  sulle  relative  modalita'  di  versamento
all'Autorita' per  l'anno  2018,  da  sottoporre  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo  periodo  del  comma  65
dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006; 
  Considerato che le predette stime di  fabbisogno  differenziate  si
riferiscono  ad  attivita'   relative   a   mercati   di   competenza
caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che,  per  l'effetto,
e' necessario stabilire differenti aliquote contributive; 
  Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n.  266/2005
individua la base  imponibile  per  il  calcolo  del  contributo  nel
complesso   dei   «ricavi   risultanti   dal    bilancio    approvato
precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorita'»; 
  Considerato  che,  con  specifico  riferimento  al  settore   delle
comunicazioni elettroniche, il citato comma 2-bis  dell'art.  34  del
Codice aggancia la base imponibile al complesso dei  ricavi  maturati
dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di  reti
e servizi di comunicazioni  elettroniche  ovvero  concessionario  dei
diritti d'uso; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2425 del codice  civile,  nella
voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti
dall'attivita' caratteristica dell'impresa che, nel caso dei  bilanci
degli  operatori  di  comunicazione   elettronica,   corrisponde   al
complesso delle attivita' svolte dall'operatore  in  quanto  soggetto
autorizzato; 
  Considerato che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 21 luglio
2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito  che  un  criterio  di
contribuzione  basato   sui   «ricavi   lordi»   appare   «obiettivo,
trasparente e non  discriminatorio»  e,  oltretutto,  «non  privo  di
relazione con i costi sostenuti dall'autorita' nazionale competente»; 
  Ritenuto, per l'effetto,  che  la  giurisprudenza  della  Corte  di
Giustizia e l'art. 5 della citata c.d. legge europea  2014,  avallino
pienamente la scelta operata dall'Autorita', a partire dalla delibera
n. 547/13/CONS relativa al contributo per l'anno 2014, di prendere  a
riferimento, quale base di calcolo per la determinazione  della  base
imponibile anche per il settore delle comunicazioni elettroniche,  la
voce A1 del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato
prima dell'adozione della delibera annuale; 
  Considerato  conseguentemente  che,  per  assicurare   il   gettito
complessivo  necessario  a   coprire   i   costi   di   funzionamento
dell'Autorita', l'aliquota contributiva per l'anno 2018 e' fissata: 
    a)  per  i  soggetti  di  cui  all'art.  34  del   Codice   delle
comunicazioni elettroniche, sulla base di un fabbisogno netto stimato
pari a 42,109 milioni di euro, nella misura dell'1,35 per  mille  dei
ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima  dell'adozione
della presente delibera; 
    b) per le imprese operanti nei  restanti  mercati  di  competenza
dell'Autorita', sulla base di un  fabbisogno  netto  stimato  pari  a
22,773 milioni di euro, nella misura dell'1,9 per  mille  dei  ricavi
risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima  dell'adozione  della
presente delibera; 
  Ritenuto,  inoltre,  di  confermare  per   l'anno   2018   la   non
assoggettabilita' al contributo dei soggetti il  cui  imponibile  sia
pari  o  inferiore  a  euro   500.000,00   (cinquecentomila/00),   in
considerazione   di   ragioni   di   economicita'   delle   attivita'
amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche'  delle
imprese che versano in stato di crisi avendo  attivita'  sospesa,  in
liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle
imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2017; 
  Ritenuto,  infine,  che,  nel  caso  di  rapporti  di  controllo  o
collegamento di cui  all'art.  2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio  e  che,  per   agevolare   le   verifiche   di   competenza
dell'Autorita'  sulla  esattezza  della  contribuzione  versata,   la
societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella  propria
dichiarazione  il  contributo  versato  da  ciascuna  delle  predette
societa'; 
  Visti gli atti del procedimento; 
  Udita  la  relazione   illustrativa   del   Commissario   Francesco
Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 34  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche e gli altri soggetti esercenti attivita'  che  rientrano
nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni  sono  tenuti  alla  contribuzione
prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nei limiti  e  con  le  modalita'  disciplinate  dalla  presente
delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del Codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  Codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera. 
  3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile   sia    pari    o    inferiore    a    euro    500.000,00
(cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo
attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette   a
procedure concorsuali  e  le  imprese  che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nell'anno 2017.