Art. 2 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni
elettroniche, la contribuzione e' fissata in misura pari a  1,35  per
mille dei ricavi di cui alla voce  A1  del  conto  economico  o  voce
corrispondente per i bilanci redatti  secondo  i  principi  contabili
internazionali,  risultanti  dall'ultimo  bilancio  approvato   prima
dell'adozione della presente delibera. 
  2. Per le imprese operanti nei restanti mercati,  la  contribuzione
e' fissata in misura pari a 1,9 per mille dei ricavi di cui alla voce
A1 del conto economico, o voce corrispondente per i  bilanci  redatti
secondo i principi contabili internazionali,  risultanti  dall'ultimo
bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 
  3. Gli operatori non tenuti alla redazione del  bilancio  calcolano
l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi  delle  vendite  e
delle prestazioni applicando l'aliquota di cui  al  comma  precedente
alle  corrispondenti  voci  delle  scritture  contabili   o   fiscali
obbligatorie.