Art. 3 Termini e modalita' di versamento 1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° aprile 2018, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che e' pubblicato sul sito istituzionale. 2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' adotta le piu' opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.