Art. 4 Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento 1. Entro il 1° aprile 2018 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorita', dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento. 2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna societa' contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la societa' capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna societa' tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata. 3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica, utilizzando esclusivamente il modello di cui al primo comma. 4. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.