Art. 2 Con successivo provvedimento la Direzione generale competente, per ogni intervento di cui all'allegato 1, provvede alla ripartizione del contributo in annualita', sulla base della documentazione istruttoria e dei cronoprogrammi che le amministrazioni beneficiarie dovranno trasmettere entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.