Art. 2 
 
  Con successivo provvedimento la Direzione generale competente,  per
ogni intervento di cui all'allegato 1, provvede alla ripartizione del
contributo in annualita', sulla base della documentazione istruttoria
e dei cronoprogrammi che  le  amministrazioni  beneficiarie  dovranno
trasmettere entro novanta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.