Art. 3 Gli interventi di cui all'art. 1 sono attuati sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, nelle quali sono definiti modalita' ed obblighi relativi all'attuazione degli interventi e all'erogazione dei contributi.