Art. 4 
 
                 Attivita' del Consorzio di gestione 
 
  1.  Il  Consorzio  di  gestione  dell'Ente   assicura   l'esercizio
coordinato e coerente delle competenze ed  azioni  di  spettanza  dei
soggetti ad esso partecipanti, per il raggiungimento delle  finalita'
di cui all'art. 2 del presente decreto. 
  Il Consorzio, in particolare, promuove, cura, coordina e  partecipa
le attivita' e le funzioni: 
  a)  di  conservazione  e  valorizzazione,  per   fini   ambientali,
culturali, scientifici, formativi e di  sviluppo  socio-economico  in
termini ecosostenibili  dei  siti  individuati  nell'Allegato  A  del
presente decreto; 
  b) di protezione  e  conservazione  degli  habitat,  del  paesaggio
culturale e dei valori antropici; 
  c) di conservazione  e  valorizzazione  in  strutture  museali  del
patrimonio  geologico,  paleontologico,   documentale,   librario   e
fotografico di interesse conoscitivo del geosito; 
  d)  di  promozione  e  sviluppo  delle  attivita'   educative,   di
formazione e di ricerca; 
  e) di promozione del turismo di carattere culturale ed ambientale; 
  f) di gestione dei siti individuati  nell'Allegato  A  al  presente
decreto e dei relativi spazi museali. 
  3. Per il raggiungimento  delle  finalita'  proprie  dell'Ente,  il
Consorzio puo' stipulare  convenzioni  o  accordi  amministrativi  ai
sensi dell'art. 15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  puo'
partecipare o costituire consorzi o societa' con soggetti pubblici  o
privati, in particolare con il Parco Regionale del Matese per  quanto
riguarda i siti individuati nella cartografia di cui all'art. 1 comma
4 del presente decreto ricadenti all'interno della perimetrazione del
detto Parco regionale. 
  4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e  dalle
competenze  del  Consorzio   tutte   le   azioni   non   direttamente
riconducibili al perseguimento delle predette  finalita'  e  in  ogni
caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli  e
delle collettivita' sociali, e agli interventi di difesa  del  suolo.
Rimane ferma la  titolarita'  e  l'esercizio  delle  funzioni  e  dei
compiti  gia'  attribuiti  da  norme  statali  o   regionali,   anche
regolamentari, alla competenza dello Stato,  della  Regione  e  degli
altri Enti locali.