Art. 5 
 
                        Organi del Consorzio 
 
  1. Sono organi del Consorzio: 
  a) il Presidente; 
  b) il Consiglio di Amministrazione; 
  c) l'Assemblea dei consorziati; 
  d) il Collegio dei Revisori. 
  2. Il Presidente del Consorzio e' scelto tra persone di  comprovata
capacita' professionale ed ha la rappresentanza legale dell'Ente.  La
nomina  e  la  durata  del  mandato  sono  stabilite  dallo   Statuto
dell'Ente. 
  3. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato  dall'Assemblea  dei
Consorziati, secondo le  norme  statutarie  dell'Ente.  Il  Consiglio
svolge   funzioni   relative   alla   predisposizione   degli    atti
dell'Assemblea  dei  consorziati,   adotta   gli   atti   su   delega
dell'Assemblea e quelli ritenuti indifferibili ed urgenti,  salva  la
successiva ratifica da parte dell'Assemblea. 
  4.  L'Assemblea  dei  consorziati,  cui  e'  affidato  il   governo
dell'Ente, svolge  funzioni  di  programmazione  delle  attivita'  di
competenza dell'Ente, di adozione dello Statuto,  del  Regolamento  e
dei Regolamenti di amministrazione e contabilita' del  Consorzio,  di
approvazione  dei  bilanci  e  relative  variazioni.  L'Assemblea  e'
composta  da  un  rappresentante  per  ogni  ente   ed   associazione
partecipante al consorzio, secondo  quanto  previsto  dall'art.  115,
comma 2, della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  La  nomina  dei
rappresentanti avviene secondo le procedure stabilite  dallo  Statuto
del Consorzio. 
  5. Il Collegio dei  Revisori  vigila  ai  sensi  dell'art.  20  del
decreto legislativo 30 giungo 2011,  n.  123,  sull'osservanza  delle
leggi e dello Statuto, verifica la regolarita' della  gestione  e  la
corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita'
e fiscali. La nomina dei rappresentanti e la durata del mandato  sono
stabilite dallo Statuto dell'Ente.