Art. 3 1. Nell'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera C) Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» dopo il punto I Sementi certificate, al secondo trattino del numero 1 e' aggiunto il seguente trattino: «Per Trifolium subterraneum, Medicago spp, con l'eccezione di M. lupolina, M. sativa, M. x varia la purezza varietale deve essere: per la produzione di sementi di base: 99,5%; per la produzione di sementi certificate destinate alla moltiplicazione: 98%; per la produzione di sementi certificate: 95%.».