Art. 3 
 
  1. Nell'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo,  lettera  C)
Foraggere, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  ottobre
1973, n.  1065,  rubricato  «Condizioni  cui  debbono  soddisfare  le
sementi» dopo il punto I Sementi certificate, al secondo trattino del
numero 1 e' aggiunto il seguente trattino: 
    «Per Trifolium subterraneum, Medicago spp, con l'eccezione di  M.
lupolina, M. sativa, M. x varia la purezza varietale deve essere: 
      per la produzione di sementi di base: 99,5%; 
      per  la  produzione  di  sementi  certificate  destinate   alla
moltiplicazione: 98%; 
      per la produzione di sementi certificate: 95%.».