Art. 11 Tracciabilita' delle spese e dei redditi 1. Il diretto collegamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art. 8 e i beni immateriali di cui all'art. 6, nonche' fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile derivante dai medesimi deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile. 2. Per i beni immateriali di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), nonche' per quelli di cui alla lettera e) del predetto comma 1 che ricomprendono i beni di cui alla lettera d) dello stesso comma 1, i soggetti di cui all'art. 2 mantengono specifiche evidenze documentali idonee a provare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del citato art. 6.