Art. 11 
 
 
              Tracciabilita' delle spese e dei redditi 
 
  1. Il diretto collegamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di
cui all'art. 8 e i beni immateriali di cui all'art.  6,  nonche'  fra
questi  ultimi  e  il  relativo  reddito  agevolabile  derivante  dai
medesimi  deve  risultare  da  un  adeguato  sistema  di  rilevazione
contabile o extracontabile. 
  2. Per i beni immateriali di cui all'art. 6, comma 1,  lettera  d),
nonche' per quelli di cui alla lettera e) del predetto  comma  1  che
ricomprendono i beni di cui alla lettera d) dello stesso comma  1,  i
soggetti di cui all'art. 2 mantengono specifiche evidenze documentali
idonee a provare la sussistenza dei requisiti di cui al comma  2  del
citato art. 6.