Art. 12 Procedura di ruling 1. Ricadono nell'ambito applicativo dell'accordo con l'Agenzia delle entrate previsto dall'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le seguenti fattispecie: a) la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali di cui all'art. 6; b) la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali di cui all'art. 6 in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente lettera a), realizzato nell'ambito di operazioni con societa' che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa; c) la determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 10 realizzate nell'ambito di operazioni con societa' che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'attivazione della procedura di ruling e' opzionale. 3. Ai fini della determinazione del contributo economico di cui al comma 1, lettera a), le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee 2003/361/CE, accedono alla procedura di ruling di cui al medesimo comma 1, attraverso modalita' semplificate stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto del principio comunitario del contenimento degli oneri amministrativi. Il contributo e' determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall'OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento. Le predette imprese dovranno in ogni caso essere in grado di monitorare il nesso fra le spese e il reddito, fornendone dimostrazione all'amministrazione finanziaria.