Art. 12 
 
 
                         Procedura di ruling 
 
  1. Ricadono  nell'ambito  applicativo  dell'accordo  con  l'Agenzia
delle entrate previsto dall'art. 31-ter del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le seguenti fattispecie: 
    a) la determinazione del contributo economico alla produzione del
reddito d'impresa o della perdita in caso  di  utilizzo  diretto  dei
beni immateriali di cui all'art. 6; 
    b) la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo dei beni
immateriali di cui all'art. 6 in ipotesi diverse da quelle di cui  al
precedente lettera  a),  realizzato  nell'ambito  di  operazioni  con
societa' che direttamente o indirettamente controllano l'impresa,  ne
sono  controllate  o  sono  controllate  dalla  stessa  societa'  che
controlla l'impresa; 
    c)  la  determinazione  delle  plusvalenze  di  cui  all'art.  10
realizzate nell'ambito di operazioni con societa' che direttamente  o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. 
  2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e  c)  l'attivazione  della
procedura di ruling e' opzionale. 
  3. Ai fini della determinazione del contributo economico di cui  al
comma 1, lettera a), le microimprese, piccole e medie  imprese,  come
definite dalla  Raccomandazione  della  Commissione  delle  Comunita'
europee 2003/361/CE, accedono alla procedura  di  ruling  di  cui  al
medesimo comma 1, attraverso  modalita'  semplificate  stabilite  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nel  rispetto
del   principio   comunitario   del    contenimento    degli    oneri
amministrativi.  Il  contributo  e'  determinato  sulla  base   degli
standard   internazionali   rilevanti   elaborati   dall'OCSE,    con
particolare riferimento alle linee guida  in  materia  di  prezzi  di
trasferimento. Le predette imprese dovranno in ogni  caso  essere  in
grado di monitorare il nesso fra le spese e  il  reddito,  fornendone
dimostrazione all'amministrazione finanziaria.