Art. 13 
 
 
                           Grandfathering 
 
  1. L'opzione di cui all'art. 4 esercitata per i primi  due  periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 puo' avere
ad oggetto i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano
essi registrati o in corso di registrazione; in tal  caso,  l'opzione
ha durata pari a cinque periodi d'imposta ovvero, se inferiore,  fino
al 30 giugno 2021 e non e' rinnovabile. 
  2. Ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione di cui al comma  1,
a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014 e per ciascun periodo di  imposta  di  efficacia  di
tale opzione, indica nella dichiarazione  dei  redditi  gli  elementi
previsti dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4 nonche' i  Paesi
esteri in cui sono fiscalmente residenti: 
    a) la societa' che esercita il  controllo  diretto  sul  soggetto
stesso; 
    b) la societa' che esercita il controllo indiretto  sul  soggetto
stesso che, a sua volta, e' controllata esclusivamente dallo Stato  o
da altri enti pubblici o da persone fisiche ovvero non e' controllata
da alcun soggetto; 
    c) le societa' correlate dalle  quali  il  soggetto  ha  ricevuto
compensi  per  lo   sfruttamento   dei   marchi   d'impresa   oggetto
dell'opzione. 
  3. Ai fini del  presente  articolo,  due  soggetti  si  considerano
correlati quando: 
    a) uno dei due soggetti detiene, direttamente  o  indirettamente,
una percentuale almeno pari al venticinque per cento dei  diritti  di
voto o dei diritti patrimoniali nell'altro soggetto; 
    b) un terzo soggetto detiene, direttamente o indirettamente,  una
percentuale almeno pari al venticinque per cento dei diritti di  voto
o dei diritti patrimoniali in ciascuno degli altri due soggetti. 
  4. La quota di  reddito  agevolabile  derivante  dall'utilizzo  dei
marchi  e'  determinata  secondo   le   disposizioni   dell'art.   9,
comprendendo, fra i costi indicati nei  commi  da  2  a  5  di  detto
articolo, anche quelli afferenti: 
    a) alle attivita' di sviluppo dei marchi; 
    b) alle attivita' di presentazione,  comunicazione  e  promozione
che accrescono il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e
contribuiscono   alla   conoscenza,   all'affermazione   commerciale,
all'immagine dei prodotti o dei servizi del  design,  o  degli  altri
materiali proteggibili; 
    c) alle ricerche di mercato.