Art. 14 Scambio d'informazioni per le opzioni sui marchi 1. Per i Paesi con i quali e' in vigore uno strumento giuridico internazionale che consente lo scambio di informazioni e che sono membri dell'Inclusive Framework on BEPS, l'Agenzia delle entrate comunica alle amministrazioni fiscali dei Paesi di residenza fiscale delle societa' di cui al comma 2 dell'art. 13, il nominativo di ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione per i marchi d'impresa. 2. I nominativi di cui al comma 1 devono essere comunicati entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui e' stata fruita l'agevolazione derivante dall'utilizzo dei marchi. Roma, 28 novembre 2017 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 947