Art. 14 
 
 
          Scambio d'informazioni per le opzioni sui marchi 
 
  1. Per i Paesi con i quali e' in  vigore  uno  strumento  giuridico
internazionale che consente lo scambio di  informazioni  e  che  sono
membri dell'Inclusive Framework  on  BEPS,  l'Agenzia  delle  entrate
comunica alle amministrazioni fiscali dei Paesi di residenza  fiscale
delle societa' di cui al comma  2  dell'art.  13,  il  nominativo  di
ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione per i marchi d'impresa. 
  2. I nominativi di cui al comma 1 devono  essere  comunicati  entro
tre mesi dalla ricezione della dichiarazione dei redditi relativa  al
periodo d'imposta in cui e'  stata  fruita  l'agevolazione  derivante
dall'utilizzo dei marchi. 
 
    Roma, 28 novembre 2017 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Calenda         
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017 
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