Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Possono optare per il regime opzionale, a condizione che esercitino le attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art. 8, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero: a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativamente all'attivita' commerciale eventualmente esercitata; d) i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle societa' semplici; e) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali di cui all'art. 6. 2. L'opzione puo' essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all'art. 6.