Art. 2 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  optare  per  il  regime  opzionale,  a  condizione  che
esercitino le attivita' di ricerca e  sviluppo  di  cui  all'art.  8,
tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero: 
    a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917; 
    b) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    c) i soggetti di cui  all'art.  73,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
relativamente all'attivita' commerciale eventualmente esercitata; 
    d) i soggetti di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  ad  eccezione
delle societa' semplici; 
    e) i soggetti di cui  all'art.  73,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo  per  evitare
la doppia imposizione e con i quali lo scambio  di  informazioni  sia
effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla
quale sono attribuibili i beni immateriali di cui all'art. 6. 
  2.  L'opzione  puo'  essere  esercitata  da  chi  ha  diritto  allo
sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all'art. 6.