Art. 4 Modalita' di esercizio e durata 1. L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, e' irrevocabile ed e' rinnovabile. 2. Per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione di cui al comma 1 e' comunicata all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' e i termini indicati in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; l'opzione riguarda il periodo d'imposta nel corso del quale essa e' comunicata ed i successivi quattro. A decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione e' comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce. L'opzione di cui al periodo precedente reca l'indicazione del numero dei beni a cui la stessa si riferisce, la classificazione di tali beni nelle tipologie di cui all'art. 6, comma 1, l'ammontare del reddito agevolabile per ciascuna delle tipologie di cui all'art. 6, comma 1. 3. Qualora la quota di reddito agevolabile sia determinata ai sensi dell'art. 1, comma 39, secondo periodo o quarto periodo, della legge di stabilita', l'opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui e' presentata la richiesta di ruling ai sensi dell'art. 31-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in deroga a quanto previsto dall'art. 31-ter, comma 2, del medesimo decreto, con riferimento al periodo di efficacia dell'accordo. 4. Nelle more della stipula dell'accordo di cui all'art. 31-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti beneficiari determinano il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui e' presentata l'istanza di ruling di cui al comma 3, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, puo' essere indicata, in deroga al comma 2, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.