Art. 5 
 
 
                      Operazioni straordinarie 
 
  1. In caso di operazioni di fusione, scissione  e  conferimento  di
azienda,   il   soggetto   avente   causa   subentra   nell'esercizio
dell'opzione effettuato  dal  dante  causa,  anche  in  relazione  al
sostenimento dei costi di cui all'art. 9.