Art. 6 
 
 
                   Definizione di bene immateriale 
 
  1. L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di: 
    a) software protetto da copyright; 
    b) brevetti industriali,  siano  essi  concessi  o  in  corso  di
concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi  comprese  le
invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari  di
protezione, i brevetti per modello d'utilita', nonche' i  brevetti  e
certificati per varieta' vegetali  e  le  topografie  di  prodotti  a
semiconduttori; 
    c) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; 
    d)  processi,  formule  e  informazioni  relativi  a   esperienze
acquisite  nel   campo   industriale,   commerciale   o   scientifico
giuridicamente tutelabili; 
    e) due o piu' beni immateriali tra quelli indicati  alle  lettere
da a) a d), collegati tra loro da  un  vincolo  di  complementarieta'
tale per cui la realizzazione di un prodotto o  di  una  famiglia  di
prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia  subordinata
all'uso congiunto degli stessi. 
  2. Per la definizione delle suddette tipologie di beni  immateriali
e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa  riferimento
alle norme nazionali,  dell'Unione  europea  ed  internazionali  e  a
quelle contenute  in  regolamenti  dell'Unione  europea,  trattati  e
convenzioni internazionali in materia  di  proprieta'  industriale  e
intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.