Art. 6 Definizione di bene immateriale 1. L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di: a) software protetto da copyright; b) brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilita', nonche' i brevetti e certificati per varieta' vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori; c) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; d) processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili; e) due o piu' beni immateriali tra quelli indicati alle lettere da a) a d), collegati tra loro da un vincolo di complementarieta' tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi. 2. Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprieta' industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.