Art. 9 Determinazione della quota di reddito agevolabile 1. La quota di reddito agevolabile e' determinata, per ciascun bene immateriale di cui all'art. 6, sulla base del rapporto tra i costi indicati ai commi da 2 a 5. 2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al comma 1 sono afferenti alle attivita' indicate all'art. 8 svolte: a) direttamente dai soggetti beneficiari; b) da universita' o enti di ricerca e organismi equiparati; c) da societa', anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. 3. L'importo di cui al comma 2 e' incrementato: a) dei costi afferenti le attivita' indicate all'art. 8 derivanti da operazioni intercorse con societa' che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi; b) dei costi afferenti alle attivita' indicate all'art. 8 sostenuti dal soggetto beneficiario nell'ambito di un accordo per la ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 prot. n. 2010/137654, almeno fino a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti partecipanti all'accordo per la ripartizione dei costi. 4. I costi da indicare al denominatore del rapporto di cui al comma 1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati: a) dei costi derivanti da operazioni intercorse con societa' che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene afferente alle attivita' indicate all'art. 8; b) del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta. 5. L'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 e' aumentato di un importo corrispondente alla differenza tra l'importo dei costi di cui al comma 4 e l'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3. Tale importo rileva fino a concorrenza del 30 per cento dell'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3. 6. Ai fini del computo del rapporto di cui al comma 1: a) per il primo periodo d'imposta di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilita' e per i due successivi, i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d'imposta precedenti e sono assunti complessivamente; b) a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilita', i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun bene immateriale. 7. La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra il reddito di cui all'art. 7, commi 2 e 3, e il rapporto di cui ai commi precedenti. 8. La quota di reddito agevolabile determinata ai sensi dei commi precedenti non concorre a formare il reddito d'impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d'impresa e' fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento. 9. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano: a) gli interessi passivi; b) le spese relative agli immobili; c) qualsiasi costo che non puo' essere direttamente collegato a uno specifico bene immateriale di cui all'art. 6.