Art. 9 
 
 
          Determinazione della quota di reddito agevolabile 
 
  1. La quota di reddito agevolabile e' determinata, per ciascun bene
immateriale di cui all'art. 6, sulla base del rapporto  tra  i  costi
indicati ai commi da 2 a 5. 
  2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al comma 1
sono afferenti alle attivita' indicate all'art. 8 svolte: 
    a) direttamente dai soggetti beneficiari; 
    b) da universita' o enti di ricerca e organismi equiparati; 
    c) da societa', anche start up innovative, diverse da quelle  che
direttamente  o  indirettamente  controllano   l'impresa,   ne   sono
controllate o sono controllate dalla stessa  societa'  che  controlla
l'impresa. 
  3. L'importo di cui al comma 2 e' incrementato: 
    a) dei costi afferenti le attivita' indicate all'art. 8 derivanti
da  operazioni   intercorse   con   societa'   che   direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla stessa societa'  che  controlla  l'impresa  per  la
quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da  queste  ultime
nei confronti di soggetti terzi; 
    b)  dei  costi  afferenti  alle  attivita'  indicate  all'art.  8
sostenuti dal soggetto beneficiario nell'ambito di un accordo per  la
ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  del  29   settembre   2010   prot.   n.
2010/137654, almeno fino a concorrenza dei  proventi  costituiti  dal
riaddebito dei costi  di  cui  al  comma  2  precedente  ai  soggetti
partecipanti all'accordo per la ripartizione dei costi. 
  4. I costi da indicare al denominatore del rapporto di cui al comma
1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati: 
    a) dei costi derivanti da operazioni intercorse con societa'  che
direttamente  o  indirettamente  controllano   l'impresa,   ne   sono
controllate o sono controllate dalla stessa  societa'  che  controlla
l'impresa, sostenuti per lo sviluppo,  mantenimento  e  accrescimento
del bene afferente alle attivita' indicate all'art. 8; 
    b)  del  costo  di  acquisizione,  anche  mediante   licenza   di
concessione in uso, del bene immateriale  sostenuto  nel  periodo  di
imposta. 
  5. L'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3  e'  aumentato  di  un
importo corrispondente alla differenza tra l'importo dei costi di cui
al comma 4 e l'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3. Tale  importo
rileva fino a concorrenza del 30 per cento dell'importo dei costi  di
cui ai commi 2 e 3. 
  6. Ai fini del computo del rapporto di cui al comma 1: 
    a) per il primo periodo d'imposta di efficacia delle disposizioni
di cui all'art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di  stabilita'  e
per i due successivi, i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti
nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e
nei tre periodi d'imposta precedenti e sono assunti complessivamente; 
    b) a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello  di
efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 37 e  seguenti,
della legge di stabilita', i costi di cui  al  comma  1  sono  quelli
sostenuti nei periodi di imposta  in  cui  le  presenti  disposizioni
trovano applicazione e sono assunti distintamente  per  ciascun  bene
immateriale. 
  7. La quota di reddito agevolabile  risulta  dal  prodotto  fra  il
reddito di cui all'art. 7, commi 2 e 3, e il rapporto di cui ai commi
precedenti. 
  8. La quota di reddito agevolabile determinata ai sensi  dei  commi
precedenti non concorre a formare il reddito d'impresa per il 50  per
cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo  a
quello in corso al 31 dicembre  2014  e  a  quello  in  corso  al  31
dicembre  2015  la  percentuale  di  esclusione  dal  concorso   alla
formazione del reddito  d'impresa  e'  fissata,  rispettivamente,  in
misura pari al 30 e al 40 per cento. 
  9. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1  non
rilevano: 
    a) gli interessi passivi; 
    b) le spese relative agli immobili; 
    c) qualsiasi costo che non puo' essere direttamente  collegato  a
uno specifico bene immateriale di cui all'art. 6.