Art. 11 
 
 
                               Revoca 
 
  1. Il finanziamento e' revocato  con  provvedimento  del  ministero
adottato sulla base delle verifiche e delle  valutazioni  effettuate,
in caso di: 
    a) mancato avvio del progetto nei termini  indicati  dai  singoli
bandi/avvisi; 
    b) mancata realizzazione del progetto,  fatti  salvi  i  casi  di
forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e
non prevedibili; 
    c) mancato rispetto dei termini previsti dai singoli bandi/avvisi
per la realizzazione del progetto, salvo  proroghe  disciplinate  nel
singolo bando/avviso; 
    d) violazione delle prescrizioni qualificanti il  regime  di  non
aiuto di Stato di cui al punto 20 della comunicazione 198/2014  della
commissione; 
    e) in tutti gli altri casi di inadempimento alle prescrizioni del
disciplinare o qualsiasi altro atto previsto dal singolo bando/avviso
nella forma predisposta dal ministero; 
    f) in tutti gli altri casi previsti dai singoli bandi/avvisi. 
  2. In caso di revoca, le  modalita'  di  restituzione  delle  somme
verranno disciplinate nei singoli bandi/avvisi.