Art. 11 Revoca 1. Il finanziamento e' revocato con provvedimento del ministero adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di: a) mancato avvio del progetto nei termini indicati dai singoli bandi/avvisi; b) mancata realizzazione del progetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; c) mancato rispetto dei termini previsti dai singoli bandi/avvisi per la realizzazione del progetto, salvo proroghe disciplinate nel singolo bando/avviso; d) violazione delle prescrizioni qualificanti il regime di non aiuto di Stato di cui al punto 20 della comunicazione 198/2014 della commissione; e) in tutti gli altri casi di inadempimento alle prescrizioni del disciplinare o qualsiasi altro atto previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal ministero; f) in tutti gli altri casi previsti dai singoli bandi/avvisi. 2. In caso di revoca, le modalita' di restituzione delle somme verranno disciplinate nei singoli bandi/avvisi.