Art. 3 Fondi e modalita' di assegnazione 1. Le tipologie di intervento di cui al presente decreto sono realizzate a valere sulle risorse FESR del PON RI, del FSC e del FIRST. 2. Le misure degli strumenti di sostegno degli interventi di cui al precedente comma sono fissate nei singoli bandi/avvisi fino ad un massimo del 100% dei costi ammissibili. 3. I singoli bandi/avvisi possono prevedere il rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa. 4. Le proposte progettuali sono ammesse a finanziamento a seguito di procedure di carattere valutativo o valutativo/negoziale, in conformita' alle previsioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati e comunque nel rispetto delle modalita' procedurali disciplinate dal presente decreto e dai singoli bandi/avvisi.