Art. 3 
 
 
                  Fondi e modalita' di assegnazione 
 
  1. Le tipologie di intervento  di  cui  al  presente  decreto  sono
realizzate a valere sulle risorse FESR del PON  RI,  del  FSC  e  del
FIRST. 
  2. Le misure degli strumenti di sostegno degli interventi di cui al
precedente comma sono fissate nei singoli  bandi/avvisi  fino  ad  un
massimo del 100% dei costi ammissibili. 
  3. I singoli bandi/avvisi possono prevedere il rilascio  di  idonea
garanzia fideiussoria o assicurativa. 
  4. Le proposte progettuali sono ammesse a finanziamento  a  seguito
di procedure  di  carattere  valutativo  o  valutativo/negoziale,  in
conformita' alle previsioni di cui ai successivi articoli, attraverso
l'ausilio di strumenti informatizzati e comunque nel  rispetto  delle
modalita' procedurali disciplinate dal presente decreto e dai singoli
bandi/avvisi.