Art. 6 Procedura di valutazione 1. La Commissione di valutazione delle proposte progettuali (di seguito, anche CDV o Commissione), nominata dal ministero, e' composta da membri, italiani o stranieri, individuati dal CNGR tra soggetti con comprovata professionalita' scientifica nelle tematiche di afferenza. 2. La commissione, preso atto delle proposte progettuali pervenute, nomina per ciascuna proposta un gruppo istruttorio (di seguito, anche GI) formato da un numero fino a tre di esperti tecnico - scientifici (di seguito, anche ETS) e un esperto economico - finanziario (di seguito, anche EEF). Designa, altresi', uno degli ETS del gruppo istruttorio come Relatore nei confronti della Commissione per il progetto assegnato. 3. Gli ETS, italiani o stranieri, sono individuati dalla Commissione e nominati dal ministero, nell'ambito di un apposito elenco ministeriale o dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse. 4. Gli ETS effettuano la propria valutazione entro il termine e con le modalita' indicate nella lettera di incarico, sulla base di criteri concernenti la qualita' della proposta, la qualita' delle competenze coinvolte e le relative modalita' organizzative, nonche' l'impatto dei risultati attesi. E' fatta salva l'individuazione nel singolo bando/avviso di ulteriori criteri, ovvero l'articolazione in piu' dettagliati sotto-criteri. Il bando/avviso puo' prevedere ulteriori modalita' operative relative all'attivita' degli esperti tecnico-scientifici. 5. L'EEF puo' essere individuato ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi o mediante convenzioni in corso oppure nell'ambito di un apposito elenco ministeriale o dell'albo di esperti della Commissione europea. 6. La valutazione della proposta progettuale da parte del gruppo istruttorio procede in modo indipendente per ciascun ETS sulla base della documentazione presentata, secondo un modello di relazione individuale di valutazione (di seguito, anche RIV), riferita ai criteri definiti nei singoli bandi/avvisi. Per ogni criterio viene assegnato un punteggio entro l'intervallo definito nei singoli bandi/avvisi e una eventuale soglia. 7. Nelle singole RIV dovranno essere inseriti gli esiti (i punteggi e relative motivazioni) e, ove necessario, i richiesti approfondimenti da rivolgere al Relatore. A quest'ultimo puo' essere richiesto dal singolo bando/avviso di effettuare la verifica in loco prima della redazione del Rapporto di Valutazione provvisorio (di seguito, anche ESR provvisorio), riportante un giudizio qualitativo e un punteggio numerico, sul quale dovra' essere acquisito il consenso degli altri ETS del gruppo istruttorio, con modalita' descritte nei singoli bandi/avvisi. 8. A seguito del consenso degli altri esperti, l'ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso spetta collegialmente alla Commissione la stesura dell'ESR definitivo, tenendo conto del parere degli esperti. 9. L'esperto economico - finanziario, dopo aver acquisito l'ESR definitivo, si esprime sulla fattibilita' e sostenibilita' economico finanziaria della proposta progettuale secondo le modalita' previste nei singoli bandi/avvisi. L'eventuale valutazione negativa da parte dell'EEF comporta la non finanziabilita' della proposta progettuale. 10. Acquisiti tutti gli ESR definitivi e le valutazioni degli esperti economico - finanziari, la commissione, per ciascun progetto e nel rigoroso rispetto dei punteggi ricevuti per ogni progetto nell'ESR definitivo, completa il proprio lavoro stilando la graduatoria dei progetti. La commissione, inoltre, ove previsto nei singoli bandi/avvisi e secondo le modalita' ivi indicate, analizza il budget di ogni progetto e le relative indicazioni provenienti dal GI in merito, determinandone il costo congruo ed il relativo finanziamento. 11. I singoli bandi/avvisi possono prevedere appositi meccanismi per ordinare i casi di «pari merito». 12. Il ministero provvede alla pubblicazione della graduatoria dei progetti e all'invio di apposita comunicazione scritta ai soggetti proponenti contenente l'esito del procedimento di valutazione relativo alla domanda presentata. 13. Con proprio decreto di concessione, nel rispetto della graduatoria stilata dalla Commissione di Valutazione, il ministero ammette a finanziamento i progetti in ragione delle risorse disponibili. L'accettazione del finanziamento da parte del soggetto beneficiario avviene con la sottoscrizione di un atto d'obbligo o atto equivalente.