Art. 6 
 
 
                      Procedura di valutazione 
 
  1. La Commissione di valutazione  delle  proposte  progettuali  (di
seguito,  anche  CDV  o  Commissione),  nominata  dal  ministero,  e'
composta da membri, italiani o stranieri, individuati  dal  CNGR  tra
soggetti con comprovata professionalita' scientifica nelle  tematiche
di afferenza. 
  2. La commissione, preso atto delle proposte progettuali pervenute,
nomina per ciascuna proposta un gruppo istruttorio (di seguito, anche
GI) formato da un numero fino a tre di esperti tecnico -  scientifici
(di seguito, anche ETS) e un  esperto  economico  -  finanziario  (di
seguito, anche EEF). Designa, altresi',  uno  degli  ETS  del  gruppo
istruttorio come Relatore nei  confronti  della  Commissione  per  il
progetto assegnato. 
  3.  Gli  ETS,  italiani  o  stranieri,   sono   individuati   dalla
Commissione e nominati dal  ministero,  nell'ambito  di  un  apposito
elenco ministeriale o dell'albo di esperti gestito dalla  Commissione
europea, secondo criteri di competenza, trasparenza e  rotazione,  in
assenza di conflitti di interesse. 
  4. Gli ETS effettuano la propria valutazione entro il termine e con
le modalita' indicate  nella  lettera  di  incarico,  sulla  base  di
criteri concernenti la qualita' della  proposta,  la  qualita'  delle
competenze coinvolte e le relative modalita'  organizzative,  nonche'
l'impatto dei risultati attesi. E' fatta salva  l'individuazione  nel
singolo bando/avviso di ulteriori criteri, ovvero l'articolazione  in
piu'  dettagliati  sotto-criteri.  Il  bando/avviso  puo'   prevedere
ulteriori modalita' operative relative  all'attivita'  degli  esperti
tecnico-scientifici. 
  5. L'EEF puo' essere individuato ai sensi della  vigente  normativa
in materia di appalti pubblici di servizi o mediante  convenzioni  in
corso  oppure  nell'ambito  di  un  apposito  elenco  ministeriale  o
dell'albo di esperti della Commissione europea. 
  6. La valutazione della proposta progettuale da  parte  del  gruppo
istruttorio procede in modo indipendente per ciascun ETS  sulla  base
della documentazione presentata,  secondo  un  modello  di  relazione
individuale di valutazione  (di  seguito,  anche  RIV),  riferita  ai
criteri definiti nei singoli bandi/avvisi. Per  ogni  criterio  viene
assegnato  un  punteggio  entro  l'intervallo  definito  nei  singoli
bandi/avvisi e una eventuale soglia. 
  7. Nelle singole RIV dovranno essere inseriti gli esiti (i punteggi
e   relative   motivazioni)   e,   ove   necessario,   i    richiesti
approfondimenti da rivolgere al Relatore. A quest'ultimo puo'  essere
richiesto dal singolo bando/avviso di effettuare la verifica in  loco
prima della redazione del Rapporto  di  Valutazione  provvisorio  (di
seguito, anche ESR provvisorio), riportante un giudizio qualitativo e
un punteggio numerico, sul quale dovra' essere acquisito il  consenso
degli altri ETS del gruppo istruttorio, con modalita'  descritte  nei
singoli bandi/avvisi. 
  8. A seguito del consenso degli altri  esperti,  l'ESR  provvisorio
diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento
del  consenso  spetta  collegialmente  alla  Commissione  la  stesura
dell'ESR definitivo, tenendo conto del parere degli esperti. 
  9. L'esperto economico - finanziario,  dopo  aver  acquisito  l'ESR
definitivo, si esprime sulla fattibilita' e sostenibilita'  economico
finanziaria della proposta progettuale secondo le modalita'  previste
nei singoli bandi/avvisi. L'eventuale valutazione negativa  da  parte
dell'EEF comporta la non finanziabilita' della proposta progettuale. 
  10. Acquisiti tutti gli  ESR  definitivi  e  le  valutazioni  degli
esperti economico - finanziari, la commissione, per ciascun  progetto
e nel rigoroso rispetto  dei  punteggi  ricevuti  per  ogni  progetto
nell'ESR  definitivo,  completa  il  proprio   lavoro   stilando   la
graduatoria dei progetti. La commissione, inoltre, ove  previsto  nei
singoli bandi/avvisi e secondo le modalita' ivi indicate, analizza il
budget di ogni progetto e le relative indicazioni provenienti dal  GI
in  merito,  determinandone  il  costo   congruo   ed   il   relativo
finanziamento. 
  11. I singoli bandi/avvisi possono  prevedere  appositi  meccanismi
per ordinare i casi di «pari merito». 
  12. Il ministero provvede alla pubblicazione della graduatoria  dei
progetti e all'invio di apposita comunicazione  scritta  ai  soggetti
proponenti  contenente  l'esito  del  procedimento   di   valutazione
relativo alla domanda presentata. 
  13.  Con  proprio  decreto  di  concessione,  nel  rispetto   della
graduatoria stilata dalla Commissione di  Valutazione,  il  ministero
ammette  a  finanziamento  i  progetti  in  ragione   delle   risorse
disponibili. L'accettazione del finanziamento da parte  del  soggetto
beneficiario avviene con la sottoscrizione di  un  atto  d'obbligo  o
atto equivalente.