Art. 7 Variazioni soggettive e oggettive 1. In caso di variazioni di natura oggettiva o soggettiva, il soggetto di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al MIUR. 2. Le variazioni soggettive sono consentite nei limiti indicati dai singoli bandi/avvisi, senza alterare la qualita' e il valore del progetto e il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 3. Nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o di altri fenomeni successori, la compagine ridefinita dovra' garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con i criteri di cui al punto 20 della comunicazione 198/2014 della commissione. 4. Se prevista nei singoli bandi/avvisi, e' ammessa la rinuncia al progetto di uno dei soggetti beneficiari qualora non venga alterata la qualita', il valore del progetto e sia garantito il raggiungimento degli obiettivi. 5. Se previste dai singoli bandi/avvisi e previa autorizzazione del ministero possono essere consentite variazioni oggettive fino al 20% del valore del progetto approvato e nel rispetto degli obiettivi tecnico scientifici del progetto. 6. I singoli bandi/avvisi possono prevedere ipotesi di variazioni oggettive che non richiedono la preventiva autorizzazione da parte del ministero.