Art. 7 
 
 
                  Variazioni soggettive e oggettive 
 
  1. In caso di variazioni  di  natura  oggettiva  o  soggettiva,  il
soggetto di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto e' tenuto a
darne tempestiva comunicazione al MIUR. 
  2. Le variazioni soggettive sono consentite nei limiti indicati dai
singoli bandi/avvisi, senza alterare la  qualita'  e  il  valore  del
progetto e il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 
  3. Nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o di altri  fenomeni
successori,   la   compagine   ridefinita   dovra'    garantire    il
raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con  i
criteri di  cui  al  punto  20  della  comunicazione  198/2014  della
commissione. 
  4. Se prevista nei singoli bandi/avvisi, e' ammessa la rinuncia  al
progetto di uno dei soggetti beneficiari qualora non  venga  alterata
la qualita', il valore del progetto e sia garantito il raggiungimento
degli obiettivi. 
  5. Se previste dai singoli bandi/avvisi e previa autorizzazione del
ministero possono essere consentite variazioni oggettive fino al  20%
del valore del progetto approvato  e  nel  rispetto  degli  obiettivi
tecnico scientifici del progetto. 
  6. I singoli bandi/avvisi possono prevedere ipotesi  di  variazioni
oggettive che non richiedono la preventiva  autorizzazione  da  parte
del ministero.