(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                    SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE 
 
        ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
 
                    «BOVINO PODOLICO AL PASCOLO» 
 
                              Scheda 6 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
                  DEL «BOVINO PODOLICO AL PASCOLO» 
 
          AFFERENTE AL SISTEMA QUALITA' NAZIONALE ZOOTECNIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               Art. 1. 
                            Denominazione 
 
    La denominazione «Bovino podolico al pascolo» e'  riservata  alle
carni prodotte dall'allevamento bovino che risponde  alle  condizioni
ed ai requisiti illustrati nel presente disciplinare redatto ai sensi
del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali del  4  marzo  2011  concernente  la  regolamentazione  del
Sistema  di  qualita'  nazionale  zootecnia  riconosciuto  a  livello
nazionale  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.   1974/2006   della
Commissione del 15 dicembre 2006. 
 
                               Art. 2. 
                              Adesione 
 
    Possono aderire al Sistema qualita' nazionale  zootecnia  «Bovino
podolico al pascolo» tutti gli  operatori  ricadenti  nel  territorio
comunitario che rispettino il  metodo  di  ottenimento  previsto  dal
presente disciplinare di produzione e si  sottopongano  ai  controlli
previsti. 
 
                               Art. 3. 
                   Razza e requisiti degli animali 
 
    Il «Bovino podolico al pascolo» e' inteso come un bovino  maschio
o femmina, di eta' compresa tra i dodici e i  venti  mesi,  allattato
naturalmente nelle prime fasi di allevamento (fino  allo  svezzamento
naturale) e alimentato con il pascolo per un periodo  di  almeno  sei
mesi. Sono ammessi soggetti, maschi  e  femmine,  di  razza  Podolica
iscritti al  Libro  genealogico  nazionale  (LGN),  in  tal  caso  la
dicitura riportata sul certificato e' «SQN bovino podolico al pascolo
- razza: Podolica». 
    Sono ammessi incroci di prima generazione ottenuti da  vacche  di
razza Podolica iscritte al Libro e  tori  di  altre  razze  da  carne
abilitati alla  riproduzione.  I  dati  relativi  al  soggetto  e  al
genitore iscritto al LGN  devono  essere  rilevati  da  un  documento
ufficiale (registro di stalla, passaporto, C.I.F., autodichiarazione)
cosi' come previsto nel capo V, articoli 33-34 del decreto  Ministero
politiche  agricole   n.   403/2000   e   successive   modifiche   ed
integrazioni. 
    L'iter da seguire per certificare i bovini come  Incrocio  e'  il
seguente: 
      fecondazione artificiale: se il vitello da certificare e'  nato
da fecondazione artificiale, la documentazione richiesta e' la  copia
del Certificato di interevento fecondativo (C.I.F.); 
      fecondazione naturale: se il vitello e'  nato  da  fecondazione
naturale,  la   documentazione   richiesta   e'   l'autodichiarazione
dell'allevatore di nascita del vitello posta ai sensi della legge  n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
    In entrambi i casi il produttore/organizzazione richiede una foto
del vitello incrocio da certificare, dove sia ben visibile  la  marca
auricolare, per verificare l'effettiva discendenza del  capo  bovino.
La verifica dell'iscrizione al  LGN  del  genitore  viene  effettuata
incrociando i dati rilevati con  quelli  della  banca  dati  dell'LGN
dell'ANABIC, come stabilito dal Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e  forestali.  In  tal  caso  la  dicitura  riportata  sul
certificato  e'  «SQN  bovino  podolico  al   pascolo   -   incrocio:
Podolica/nome  della  razza  del  toro  incrociante  abilitato   alla
riproduzione». 
 
                               Art. 4. 
          Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento 
 
    L'allevamento del bovino Podolico  insiste  in  aree  geografiche
ricadenti nel territorio con  condizioni  climatiche,  pedologiche  e
orografiche    sfavorevoli    alle    coltivazioni    foraggiere    e
all'allevamento intensivo, per  cui  e'  fondamentale  l'utilizzo  di
tecniche  di  allevamento  brado  e  semibrado.  Per   garantire   la
disponibilita' del pascolo nel corso di tutto l'anno  si  sfrutta  la
scalarita'  delle  risorse  foraggiere,  per  cui  e'   permessa   la
transumanza o la monticazione estiva. 
    L'impiego di un genotipo tradizionale e  autoctono,  associato  a
tecniche di allevamento di tipo estensivo, consente un legame diretto
col territorio, conferendo caratteri di tipicita' al prodotto. 
    Il  sistema  di  allevamento  del   bovino   Podolico   si   basa
sull'applicazione della linea vacca-vitello, che consiste nel  tenere
le nutrici con i vitelli lattanti al pascolo,  consentendo  cosi'  di
lasciare inalterata la struttura  familiare  della  mandria.  Poiche'
questa razza ha conservato una marcata stagionalita' riproduttiva,  i
parti  sono  concentrati  all'inizio  della  primavera,   quando   le
caratteristiche  quanti-qualitative  del   pascolo   sono   ottimali,
consentendo una buona produzione lattea  e  soddisfacenti  incrementi
ponderali dei vitelli. 
    Ai fini del presente disciplinare i vitelli certificati (maschi e
femmine) devono essere tenuti al pascolo con le madri per un  periodo
non inferiore ai sei mesi e successivamente macellati a non  meno  di
dodici mesi. 
 
                               Art. 5. 
                      Tecniche di alimentazione 
 
    L'alimentazione  prevede  l'allattamento   naturale   fino   allo
svezzamento, che avviene spontaneamente e comunque non prima dei  sei
mesi di eta', ed il pascolamento. La  possibilita'  di  pascolare  e'
prevista anche nella  fase  di  accrescimento,  con  integrazione  di
foraggi e concentrati, mentre  il  finissaggio  avviene  in  ambiente
confinato  con  alimentazione  basata  esclusivamente  su  foraggi  e
concentrati. 
    Pertanto  l'allevamento  del  «Bovino  podolico  al  pascolo»  va
distinto in tre fasi: 
      allattamento (dalla nascita allo svezzamento); 
      accrescimento  (dallo  svezzamento  all'inizio  della  fase  di
finissaggio); 
      finissaggio  (dalla  fine  della  fase  di  accrescimento  alla
macellazione). 
5.1. Allattamento. 
    E' la fase che va dalla nascita sino allo svezzamento. In  questa
fase i vitelli vengono alimentati con  latte  materno  integrato  con
pascolo polifita. L'allevamento avviene allo stato brado o semi brado
(pascolo diurno ed eventuale ricovero notturno in stalla). Il pascolo
rappresenta la fonte principale di alimenti per le vacche  e  i  tori
adulti in riproduzione, mentre e' un'integrazione  al  latte  materno
per i vitelli dalla nascita e per un periodo  non  inferiore  ai  sei
mesi. 
    L'allevamento si  svolge  prevalentemente  in  zone  collinari  e
montane pertanto in  alcuni  periodi  le  condizioni  climatiche  non
consentono un adeguato apporto foraggero. In queste circostanze,  che
si verificano prevalentemente nei periodi estivi  ed  invernali,  gli
allevatori ricorrono alla somministrazione di integrazioni alimentari
(fieno polifita e materie prime di  propria  produzione  quali  orzo,
avena, favino e sottoprodotti della molitura  o  mangimi  composti  e
integrati) e possono effettuare la transumanza e/o la monticazione. 
    Ai fini  del  presente  disciplinare  l'allevatore  e'  tenuto  a
fornire  l'autocertificazione  delle   informazioni   relative   alla
superficie destinata al pascolo. 
5.2. Accrescimento. 
    E' la fase che va dallo svezzamento fino all'ingrasso. 
    Questa  fase  e'   condotta   al   pascolo   ma   in   condizioni
meteorologiche avverse o in caso di ridotte disponibilita'  pabulari,
puo' essere condotta con stabulazione confinata, con integrazione  di
fieni e concentrati. 
    I concentrati possono essere di provenienza aziendale  e/o  extra
aziendale. Per i prodotti extra aziendali, l'allevatore deve annotare
la data di ricevimento della merce, il tipo di  merce,  il  lotto  di
produzione, la tipologia di confezionamento (sfuso, in sacchi, ecc.),
il fornitore, la zona di stoccaggio e la data di inizio e fine  della
merce. 
    Il piano di razionamento viene redatto da  tecnici  specializzati
che  elaborano  razioni  equilibrate   in   funzione   dei   prodotti
disponibili. Le razioni sono formulate per ogni singola categoria  di
animali, nel  rispetto  della  fisiologia  e  del  benessere  animale
(decreto-legge 26 marzo 2001, n. 146). 
    Il modulo  «Scheda  di  razionamento  -  fase  di  accrescimento»
prevede la registrazione della  categoria  di  animali  a  cui  viene
somministrata, del tipo di alimento e la quantita'  di  ogni  singolo
alimento da somministrare per singolo capo. 
    In  caso  di  formulazione  delle  razioni  attraverso   supporto
informatico, la scheda puo' essere sostituita dagli  appositi  report
prodotti dal gestionale utilizzato. 
    La razione alimentare deve essere somministrata ad libitum. 
    La razione alimentare giornaliera in questa fase deve  presentare
una quota  di  frazione  fibrosa,  espressa  dal  NDF  (fibra  neutro
detersa) > 25% sulla sostanza secca. 
    La quota di cereali, sottoprodotti della molitura dei  cereali  e
foraggi da cereali deve invece essere in quantita' maggiore/uguale al
45% della sostanza secca. 
    La razione  alimentare,  deve  essere  priva  di  grassi  animali
aggiunti e costituita da uno o piu' dei seguenti prodotti di  origine
vegetale: cereali  e  derivati,  leguminose,  oleaginose,  bietole  e
derivati,  foraggi  freschi  (cereali  da  foraggio,   erba   medica,
trifoglio, erba da prati naturali e artificiali), foraggi  essiccati,
grassi vegetali,  mangimi  complementari,  costituiti  dalle  materie
prime  sopra   elencate.   E'   consentito   l'uso   di   integratori
vitaminico-minerali e di  additivi  autorizzati  per  l'alimentazione
animale. 
5.3. Finissaggio. 
    E' la fase che va dall'accrescimento  sino  alla  macellazione  e
deve avere  una  durata  minima  di  sessanta  giorni  precedenti  la
macellazione,  nei  quali  e'  necessario  garantire  all'animale  un
accrescimento  adeguato   e   una   buona   deposizione   di   grasso
intramuscolare e di copertura. 
    Questa fase e' condotta obbligatoriamente in  ambiente  confinato
per garantire la somministrazione di fieno polifita e concentrati. 
    I concentrati possono essere di provenienza aziendale  e/o  extra
aziendale. Per i prodotti extra aziendali, l'allevatore deve annotare
la data di ricevimento della merce, il tipo di  merce,  il  lotto  di
produzione, la tipologia di confezionamento (sfuso, in sacchi, ecc.),
il fornitore, la zona di stoccaggio e la data di inizio e fine  della
merce. 
    Il piano di razionamento viene redatto da  tecnici  specializzati
che  elaborano  razioni  equilibrate   in   funzione   dei   prodotti
disponibili. Le razioni sono formulate per ogni singola categoria  di
animali, nel  rispetto  della  fisiologia  e  del  benessere  animale
(decreto-legge 26 marzo 2001, n. 146). 
    Il modulo «Scheda di razionamento - fase di finissaggio»  prevede
la  registrazione  della   categoria   di   animali   a   cui   viene
somministrata, del tipo di alimento e la quantita'  di  ogni  singolo
alimento da somministrare per singolo capo. 
    In  caso  di  formulazione  delle  razioni  attraverso   supporto
informatico, la scheda puo' essere sostituita dagli  appositi  report
prodotti dal gestionale utilizzato. 
    La razione alimentare deve essere somministrata ad libitum. 
    La razione alimentare giornaliera in questa fase deve  presentare
una quota  di  frazione  fibrosa,  espressa  dal  NDF  (fibra  neutro
detersa) > 25% sulla sostanza secca. 
    La quota di cereali, sottoprodotti della molitura dei  cereali  e
foraggi da cereali deve invece essere in quantita' maggiore/uguale al
60% della sostanza secca. 
    La razione  alimentare,  deve  essere  priva  di  grassi  animali
aggiunti e costituita da uno o piu' dei seguenti prodotti di  origine
vegetale: 
      a) cereali e derivati; 
      b) leguminose; 
      c) oleaginose; 
      d) bietole e derivati; 
      e)  foraggi  freschi  (cereali  da   foraggio,   erba   medica,
trifoglio, erba da prati naturali e artificiali); 
      f) foraggi essiccati; 
      g) grassi vegetali; 
      h) mangimi complementari, costituiti dalle materie prime  sopra
elencate. 
    E' consentito  l'uso  di  integratori  vitaminico-minerali  e  di
additivi autorizzati per l'alimentazione animale. 
 
           Tabella: Riepilogo diverse fasi di allevamento 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                               Art. 6. 
                   Tracciabilita' e registrazioni 
 
    L'identificazione degli animali e la tracciabilita'  della  carne
dall'allevamento fino al punto vendita sono garantite dalle procedure
previste dal decreto ministeriale n. 876 del 16 gennaio 2015. 
6.1. Allevamento. 
    Gli allevatori che aderiscono al LGN e  allevano  capi  di  razza
Podolica inizialmente dichiarano tale  condizione  e  autorizzano  il
produttore/organizzazione a richiedere all'ANABIC i dati relativi  ai
capi di razza  del  proprio  allevamento  e  autorizzano  l'ANABIC  a
trasmettere tali informazioni al produttore/organizzazione. 
    Al  fine  di  permettere  l'aggiornamento   della   banca   dati,
l'allevatore autorizza il produttore/organizzazione ad  acquisire  in
maniera informatica le  informazioni  anagrafiche  dei  bovini  dalla
banca dati dell'Anagrafe  bovina  nazionale  attraverso  collegamento
telematico;  inoltre   il   produttore/organizzazione   provvede   ad
acquisire in maniera informatica da ANABIC i dati  di  iscrizione  ai
Libri genealogici nazionali  dei  capi  in  carico  alle  aziende  in
controllo. 
    Al fine di permettere al produttore/organizzazione  il  controllo
preventivo  sulla  conformita'   dei   capi   incroci,   sara'   cura
dell'allevatore inviare  al  produttore/organizzazione,  con  congruo
anticipo rispetto alla macellazione,  i  documenti  ufficiali,  cosi'
come previsto dal decreto Ministero politiche agricole  alimentari  e
forestali n. 403/2000, capo V, articoli 33-34, e successive modifiche
ed integrazioni, comprovanti la razza di  origine  incrociante  e  la
foto dell'incrocio oggetto di etichettatura. 
    In  particolare  nel  caso  in  cui  il  soggetto  sia  nato   da
fecondazione  artificiale,  l'allevatore  dovra'  inviare  copia  del
Certificato   di   intervento    fecondativo    (C.I.F.)    compilato
dall'operatore che ha effettuato la fecondazione mentre nel  caso  di
soggetto nato da  fecondazione  naturale,  l'allevatore  dovra'  auto
dichiarare il codice identificativo del toro fecondante  o  dei  tori
presenti in mandria, cosi'  come  registrato  nell'apposito  registro
aziendale. 
    Il  produttore/organizzazione,  una  volta   acquisiti   i   dati
fecondativi,  provvedera'  al  loro  inserimento  nella  banca   dati
informatizzata e al controllo dei dati di sua competenza: 
      relativamente   al   C.I.F.,    il    produttore/organizzazione
verifichera' l'iscrizione del toro dichiarato  al  Libro  genealogico
nazionale e la sua abilitazione alla fecondazione artificiale; 
      relativamente  alla   autodichiarazione   dell'allevatore,   il
produttore/organizzazione verifichera' l'iscrizione del toro al Libro
genealogico  nazionale  e  la  sua  abilitazione  alla   fecondazione
naturale oltre  all'effettiva  presenza  contemporanea  dei  genitori
nella azienda nel periodo compreso tra otto e dieci mesi  antecedenti
la data di nascita del soggetto rilevata dal passaporto o dalla banca
dati informatizzata dell'Anagrafe bovina nazionale; 
      relativamente alla foto, il produttore/organizzazione  verifica
i caratteri esteriori del capo, provvede ad archiviarla in banca dati
e  pone  in  essere  tutte  le  azioni  finalizzate   alla   verifica
dell'effettiva discendenza delle razze incrociate. 
    I  dati  cosi'   caricati   nella   banca   dati   centrale   del
produttore/organizzazione e periodicamente verificati ed  aggiornati,
permetteranno la verifica diretta dei  requisiti  di  conformita'  in
sede di etichettatura da parte del tecnico  incaricato  al  mattatoio
attraverso     la     procedura     on-line     implementata      dal
produttore/organizzazione. 
6.2. Mattatoio. 
    Il trasporto degli animali al macello deve essere pianificato  al
fine di minimizzare i tempi e le  distanze  di  percorrenza,  ponendo
come limite una distanza massima di 300 km. 
    La macellazione dei bovini appartenenti all'SQN «Bovino  podolico
al  pascolo»  e'  effettuata  presso  stabilimenti  di   macellazione
operanti  conformemente  al  decreto  legislativo  n.  286/1994   (in
possesso del cosiddetto bollo CEE) e aderenti al disciplinare SQN. 
    Al ricevimento dei bovini, lo stabilimento di macellazione,  deve
garantire il controllo della documentazione che accompagna  l'animale
(passaporto, modello 4, DDT compilato dall'allevatore), verificare la
corretta rispondenza tra i suddetti documenti e la marca  auricolare.
Tale attivita' di controllo e' effettuata allo scopo di garantire  la
macellazione dei soli bovini con i documenti conformi e compilati  in
tutte le loro parti. 
    Relativamente  alle   procedure   adottate   per   garantire   la
rintracciabilita' del capo prima e dopo la fase di  macellazione,  il
macello   deve   garantire   un   sistema    di    etichettatura    e
rintracciabilita' interno, tale da permettere in qualsiasi fase della
macellazione e dello stoccaggio l'identificazione di ogni carcassa (o
parte di essa), permettendo  di  risalire  alla  matricola  del  capo
bovino. 
    L'esperto incaricato del mattatoio verifica  informaticamente  la
rispondenza dei requisiti di conformita' del  soggetto  previsti  dal
disciplinare  e,  qualora  conformi  con  il  presente  disciplinare,
inserisce nel programma informatico  i  dati  di  macellazione  (peso
carcassa, numero macellazione, SEUROP  solo  negli  stabilimenti  con
classificatore abilitato), trasmettendoli ai successivi anelli  della
filiera. Il  mattatoio  stampa  infine  il  certificato  SQN  «Bovino
podolico al  pascolo»  e  lo  trasmette  al  destinatario  successivo
(intermediario  commerciale,  laboratorio  di   sezionamento,   punto
vendita). 
    L'esperto  incaricato  infine,  provvede  ad  apporre,  su   ogni
carcassa certificata,  il  logotipo  del  disciplinare  SQN  come  di
seguito riportato: 
      SQN bovino Podolico al pascolo razza: Podolica (allegato 2)  se
il capo e' certificabile come razza; 
      SQN bovino Podolico al pascolo incrocio (allegato 3) se il capo
e' certificabile come incrocio. 
    Tutto  il  prodotto  certificato   deve   essere   provvisto   di
particolare  logotipo  del  disciplinare  SQN  «Bovino  podolico   al
pascolo»  a  garanzia  dell'origine,  dell'identificazione  e   della
rintracciabilita'. Il logotipo (allegato 1) deve essere riportato  su
ogni certificato e sulle etichette, come di seguito riportato. 
 
     Allegato 1 (apposto sui documenti ufficiali e le etichette) 
 
 
                   SQN BOVINO PODOLICO AL PASCOLO 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
      Allegato 2 (apposto sulle mezzene certificate come razza) 
 
 
                   SQN BOVINO PODOLICO AL PASCOLO 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                           RAZZA: PODOLICA 
 
 
    Allegato 3 (apposto sulle mezzene certificate come incrocio) 
 
 
                   SQN BOVINO PODOLICO AL PASCOLO 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                              INCROCIO 
 
    Lo stabilimento di  macellazione  deve  garantire,  con  apposito
programma informatico, la rispondenza tra il carico e lo  scarico  di
ogni capo macellato. Lo scarico delle carni (mezzene,  quarti,  ecc.)
deve essere sempre registrato dallo stabilimento di macellazione.  In
qualsiasi momento deve essere possibile,  consultando  il  programma,
avere evidenza di ogni scarico effettuato dal mattatoio ai successivi
anelli della filiera. 
    La copia dei  documenti  che  comprovano  la  tracciabilita'  del
bovino certificato (modello IV, passaporto, registro di  macellazione
e DDT e/o fattura  di  uscita)  deve  essere  mantenuta  o  in  forma
cartacea o in formato elettronico, presso la  struttura,  per  almeno
due anni. 
6.3. Intermediario commerciale. 
    Struttura aderente al disciplinare SQN, che compie esclusivamente
transazioni commerciali del prodotto  certificato,  senza  effettuare
direttamente la trasformazione e/o lavorazione della carne. 
    L'intermediario commerciale puo' vendere le carcasse, le mezzene,
i sesti tal quali o tagli anatomici solo dopo  porzionatura  avvenuta
al mattatoio o presso un  laboratorio  di  sezionamento  aderenti  al
presente disciplinare. 
    L'intermediario commerciale  acquisisce  i  dati  di  carico  dal
mattatoio, mediante il programma informatico e deve inserirvi i  dati
di scarico, destinandoli  agli  altri  anelli  della  filiera  (altro
intermediario  commerciale,  laboratorio   di   sezionamento,   punto
vendita). L'intermediario commerciale stampa il certificato SQN e  lo
trasmette al destinatario successivo. 
    La copia dei  documenti  che  comprovano  la  tracciabilita'  del
bovino certificato (DDT/FT di acquisto  e  DDT/FT  di  vendita)  deve
essere mantenuta o in forma cartacea o in formato elettronico, presso
la struttura, per almeno due anni. 
6.4. Laboratorio di sezionamento. 
    Il laboratorio di sezionamento, aderente al disciplinare SQN, che
intende sezionare carni bovine certificate SQN  «Bovino  podolico  al
pascolo»  deve  garantire  l'identificazione  di  tutto  il  prodotto
certificato, mantenere la rintracciabilita'  delle  carni  attraverso
idoneo sistema informatico e  apporre  su  tutti  i  prodotti  finiti
adeguata etichetta conforme al presente disciplinare. 
    Il laboratorio di sezionamento, al  momento  dell'adesione,  deve
inviare fac-simile di etichetta  che  intende  apporre  sul  prodotto
confezionato,  al  fine  di  verificarne  la  congruita'  con  quanto
riportato nel presente disciplinare. 
    Il laboratorio di sezionamento acquisisce i dati  di  carico  dal
mattatoio o dall'intermediario commerciale o da altro laboratorio  di
sezionamento, mediante il programma informatico. Deve inoltre: 
      1) garantire  la  tracciabilita'  e  la  rintracciabilita'  del
prodotto acquistato  e  certificato  dal  presente  SQN,  durante  il
disosso,  il  porzionamento  ed  il  confezionamento,  sia   per   le
lavorazioni di ogni singolo animale che per le lavorazioni  di  lotti
omogenei; 
      2) inserire i  dati  relativi  alla  destinazione  delle  carni
certificate nel programma informatico (data e kg scaricati); 
      3) stampare automaticamente le etichette per i  tagli  ottenuti
delle singole lavorazioni o lotti di lavorazione; 
      4) apporre l'etichetta sui  prodotti  disossati,  porzionati  e
confezionati conforme alle specifiche del presente disciplinare; 
      5) stampare il certificato SQN «Bovino podolico al  pascolo»  e
trasmetterlo al successivo anello della filiera. 
    La copia dei  documenti  che  comprovano  la  tracciabilita'  del
bovino certificato (DDT/FT di acquisto della  carne,  registro  delle
lavorazioni interne del prodotto certificato, DDT/FT di vendita) deve
essere mantenuta o in forma cartacea o in formato elettronico, presso
la struttura, per almeno due anni. 
6.5. Punto vendita. 
    Ciascun punto vendita  che  aderisce  al  disciplinare  SQN  deve
essere  dotato  di  apposita  bilancia  in  grado  di  effettuare  in
automatico la gestione delle carni in carico e scarico. 
    Il carico dei dati di tracciabilita' deve avvenire attraverso  il
programma   informatico   e   rilasciato   o    dal    mattatoio    o
dall'intermediario commerciale o dal laboratorio di sezionamento. 
    Il  software  relativo  deve  permettere  la  registrazione   dei
quantitativi   allo   scarico   ad   ogni   vendita,    decrementando
conseguentemente il quantitativo residuo in carico. 
    I punti vendita possono gestire la carne in due modi: 
      a) su banco a vendita assistita; 
      b) su banco a libero servizio, fresca o congelata. 
    Nel banco di vendita assistita, la carne certificata deve  essere
posta in un'area ben distinta  del  bancone  che  permetta  la  netta
separazione fisica dall'altra carne; la  carne  deve  essere  inoltre
identificata attraverso il logo del disciplinare SQN «Bovino podolico
al pascolo» e sempre accompagnata dal relativo certificato  che  deve
essere esposto in maniera chiara,  visibile  e  facilmente  leggibile
nell'area di vendita destinata. Nel caso di presenza contemporanea di
piu' di un lotto all'interno del bancone, su ogni taglio deve  essere
riportato il numero del certificato  o  un  codice  alfanumerico  che
faccia riferimento al certificato esposto. 
    La carne deve essere vendute al consumatore  finale  dopo  almeno
sette giorni di frollatura, svolta in cella frigorifera, in quanto la
tenerezza   svolge    un    ruolo    fondamentale    nell'influenzare
l'accettabilita' della carne da parte del consumatore e le sue scelte
di acquisto. 
    Nella cella  frigorifera  di  stoccaggio  la  carne  deve  essere
identificata e riportare gli estremi  del  certificato  o  un  codice
alfanumerico che permetta di risalirvi. 
    Per  la  vendita  della  carne  in  banchi  a   libero   servizio
(preimballi  -  preincarti)  vendita  di  prodotto   preincartato   o
preconfezionato o congelato) puo' essere  aggiunto  un  cartello,  in
prossimita' della  carne  confezionata,  contenente  le  informazioni
previste in etichette. 
    Nel  caso  di  prodotto  confezionato  (ATM)  il  prodotto   deve
riportare l'etichetta come riportato nel successivo art. 7. 
    Sia la vendita che lo stoccaggio delle vaschette devono  avvenire
in un area ben destinata del bancone o della  cella  frigorifera  che
permetta la netta separazione fisica dalle altre carni. 
    Il  punto  vendita  che  commercializza  esclusivamente  prodotti
confezionati non ha l'obbligo di adesione al presente disciplinare. 
 
                               Art. 7. 
                            Etichettatura 
 
    Ai fini  della  identificazione  e  della  rintracciabilita'  del
prodotto  SQN  «Bovino  podolico  al  pascolo»,  l'etichetta   dovra'
riportare le informazioni obbligatorie come di seguito indicato: 
      1) numero che identifica l'animale (matricola) e/o o il  numero
di lotto omogeneo e/o il numero del certificato SQN; 
      2) Paese di nascita; 
      3) Paese di ingrasso; 
      4) Paese e numero approvazione impianto di macellazione; 
      5) Paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento; 
      6) il nome e/o il logo del disciplinare SQN «Bovino podolico al
pascolo» per esteso, senza abbreviazioni; 
      7) la dicitura «razza: podolica»  o  «incrocio:  podolica/razza
del padre»; 
      8) peso della carcassa e del taglio destinato. 
    Possono essere aggiunte le seguenti ulteriori informazioni: 
      9) nome dell'azienda di nascita del capo bovino; 
      10) nome dell'azienda  di  allevamento  in  ingrasso  del  capo
bovino; 
      11) sistema di allevamento; 
      12) indicazioni relative all'alimentazione; 
      13) data di nascita del bovino; 
      14) sesso; 
      15)  categoria  dell'animale,  conformazione  e  grasso   della
carcassa secondo la classificazione CE e/o, per la  categoria,  anche
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
      16) denominazione e sede anche abbreviate di dove  e'  avvenuta
la macellazione; 
      17) data di macellazione; 
      18) denominazione e sede anche abbreviate di dove  e'  avvenuto
il sezionamento; 
      19) periodo di frollatura delle carni. 
    L'etichetta,  infine,  deve  riportare  le   altre   informazioni
previste dalla normativa vigente  in  materia  di  etichettatura  dei
prodotti alimentari. 
    E' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  in  etichetta
non prevista dal presente disciplinare. 
    E' vietato l'uso di indicazioni o segni che ingenerino confusione
con le denominazioni  previste  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
509/2006 e n. 510/2006. 
 
                               Art. 8. 
                      Autocontrollo e controllo 
 
    Tutti gli operatori della filiera garantiscono la  tracciabilita'
per la parte che li compete e si sottopongono ai relativi  controlli.
Tale attivita' e' attuata attraverso periodiche verifiche documentali
e/o verifiche ispettive svolte presso le strutture degli operatori ed
e' finalizzata a valutare la conformita' delle procedure adottate dal
singolo  operatore  di  filiera  alle   prescrizioni   del   presente
disciplinare. Le attivita' di autocontrollo  devono  essere  eseguite
secondo un piano di autocontrollo che deve riportare i punti critici,
la frequenza del controllo,  il  trattamento  delle  non  conformita'
rilevate e le azioni correttive. 
    Il rispetto di quanto previsto dal  presente  disciplinare  viene
verificato dall'organismo terzo indipendente  di  controllo  indicato
dal produttore/organizzazione. 
 
            DISCIPLINARE SQN «BOVINO PODOLICO AL PASCOLO» 
 
 
                       Piano di autocontrollo 
 
      
 
=====================================================================
|        Requisito         |       Frequenza       | Tipo controllo |
+==========================+=======================+================+
|Eta' macellazione tra i 12|                       |                |
|       e i 20 mesi        |       100% capi       |  Documentale   |
+--------------------------+-----------------------+----------------+
|     Razza o incrocio     |       100% capi       |  Documentale   |
+--------------------------+-----------------------+----------------+
|                          |  100% allevamenti al  |                |
| Tecniche di allevamento  |        momento        |                |
| nella fase allattamento: |  dell'iscrizione; √   | Documentale e  |
|pascolo brado o semibrado | allevamenti iscritti  |   ispettivo    |
+--------------------------+-----------------------+----------------+
| Tecniche di allevamento  |                       |                |
|nella fase accrescimento: |  100% allevamenti al  |                |
|pascolo brado, semibrado o|        momento        |                |
|  stabulazione confinata  |  dell'iscrizione; √   | Documentale e  |
|solo in condizioni avverse| allevamenti iscritti  |   ispettivo    |
+--------------------------+-----------------------+----------------+
| Tecniche di allevamento  |  100% allevamenti al  |                |
| nella fase finissaggio:  |        momento        |                |
|   obbligatoriamente in   |  dell'iscrizione; √   | Documentale e  |
|          stalla          | allevamenti iscritti  |   ispettivo    |
+--------------------------+-----------------------+----------------+
|                          |  100% allevamenti al  |                |
| Alimentazione nella fase |        momento        |                |
|   allattamento: latte    |  dell'iscrizione; √   | Documentale e  |
|    materno e pascolo     | allevamenti iscritti  |   ispettivo    |
+--------------------------+-----------------------+----------------+
| Alimentazione nella fase |                       |                |
|accrescimento: pascolo con|  100% allevamenti al  |                |
|integrazione concentrati, |        momento        |                |
|NDF ≥ 25% S.S., cereali ≥ |  dell'iscrizione; √   | Documentale e  |
|         45% S.S.         | allevamenti iscritti  |   ispettivo    |
+--------------------------+-----------------------+----------------+
| Alimentazione nella fase |                       |                |
|    finissaggio: fieno    |  100% allevamenti al  |                |
| polifita e concentrati,  |        momento        |                |
|NDF ≥ 25% S.S., cereali ≥ |  dell'iscrizione; √   | Documentale e  |
|         45% S.S.         | allevamenti iscritti  |   ispettivo    |
+--------------------------+-----------------------+----------------+
|  Alimentazione priva di  |                       |                |
| grassi animali aggiunti  |√ allevamenti iscritti |   Analitico    |
+--------------------------+-----------------------+----------------+
| Alimentazione: presenza  |                       |                |
|      nella fase di       |                       |                |
|     accrescimento e      |  100% allevamenti al  |                |
| finissaggio di almeno un |        momento        |                |
| dei prodotto di origine  |  dell'iscrizione; √   | Documentale e  |
|         vegetale         | allevamenti iscritti  |   ispettivo    |
+--------------------------+-----------------------+----------------+
|  Trasporto al mattatoio  |   100% allevamenti    |  Documentale   |
+--------------------------+-----------------------+----------------+
|        Frollatura        |     √ macellerie      |   Ispettiva    |
+--------------------------+-----------------------+----------------+