Art. 2 Funzionalita' del sistema informativo nazionale per la epidemio-sorveglianza 1. L'operatore del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti (da ora operatore) e' soggetto all'obbligo di tenuta delle registrazioni di cui ai punti 7, 8 e 10 dell'Allegato I, parte A, punto III del regolamento (CE) n. 852/2004. 2. Fatta salva la possibilita' di adempimento in forma cartacea o su supporto informatico accessibile per i controlli ufficiali, l'operatore, in alternativa, puo' assolvere l'obbligo di cui al comma 1 attraverso l'inserimento delle relative informazioni nel Sistema informativo secondo le specifiche di cui Allegato 1, per il tramite del veterinario aziendale di cui all'art. 3. 3. Al sistema informativo nazionale il veterinario aziendale accede, ai fini dell'inserimento dei dati, attraverso credenziali individuali, rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma 4. Al fine di verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2, l'operatore del settore alimentare accede al Sistema informativo mediante apposite credenziali individuali con funzioni di consultazione. 4. Fatti salvi i termini per la registrazione dei trattamenti farmacologici di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 158 del 2006, o altri termini gia' stabiliti dalla noramtiva vigente, il veterinario aziendale inserisce i dati nel Sistema informativo tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dall'evento. 5. Le autorita' competenti, individuate dall'art. 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007, al fine di semplificare e meglio programmare i controlli ufficiali e assicurare una piu' efficace categorizzazione del rischio della azienda, sono tenute a considerare la qualita' e completezza dei dati dell'Allegato 1 presenti nel Sistema informativo. 6. Le specifiche tecniche e funzionali e le tempistiche per l'inserimento nel Sistema informativo dei dati di cui all'Allegato 1 saranno definite con un Manuale operativo del Ministero della salute, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le regioni e le province autonome e tenendo conto dei sistemi informativi regionali, ove esistenti.