Art. 2 
 
 
           Funzionalita' del sistema informativo nazionale 
                    per la epidemio-sorveglianza 
 
  1. L'operatore del settore alimentare che alleva animali  destinati
alla  produzione  di  alimenti  (da  ora   operatore)   e'   soggetto
all'obbligo di tenuta delle registrazioni di cui ai punti 7, 8  e  10
dell'Allegato I, parte A, punto III del regolamento (CE) n. 852/2004. 
  2. Fatta salva la possibilita' di adempimento in forma  cartacea  o
su  supporto  informatico  accessibile  per  i  controlli  ufficiali,
l'operatore, in alternativa, puo' assolvere l'obbligo di cui al comma
1 attraverso l'inserimento delle relative  informazioni  nel  Sistema
informativo secondo le specifiche di cui Allegato 1, per  il  tramite
del veterinario aziendale di cui all'art. 3. 
  3.  Al  sistema  informativo  nazionale  il  veterinario  aziendale
accede, ai fini dell'inserimento  dei  dati,  attraverso  credenziali
individuali, rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma  4.  Al  fine  di
verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2,  l'operatore
del  settore  alimentare  accede  al  Sistema  informativo   mediante
apposite credenziali individuali con funzioni di consultazione. 
  4. Fatti salvi i  termini  per  la  registrazione  dei  trattamenti
farmacologici di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo  n.
158 del 2006, o altri termini gia' stabiliti dalla noramtiva vigente,
il veterinario aziendale inserisce i  dati  nel  Sistema  informativo
tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dall'evento. 
  5. Le autorita' competenti, individuate  dall'art.  2  del  decreto
legislativo n. 193  del  2007,  al  fine  di  semplificare  e  meglio
programmare i controlli ufficiali  e  assicurare  una  piu'  efficace
categorizzazione del rischio della azienda, sono tenute a considerare
la qualita' e  completezza  dei  dati  dell'Allegato 1  presenti  nel
Sistema informativo. 
  6. Le  specifiche  tecniche  e  funzionali  e  le  tempistiche  per
l'inserimento nel Sistema informativo dei dati di cui all'Allegato  1
saranno definite con un Manuale operativo del Ministero della salute,
da adottarsi entro centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, sentite le regioni e le province autonome e tenendo
conto dei sistemi informativi regionali, ove esistenti.