Art. 3 
 
  1. Nel rispetto degli  obiettivi  formativi  qualificanti  e  delle
attivita'  formative  indispensabili  indicati  negli   allegati   al
presente  decreto  e,  per  ciascun  corso  di  laurea  e  di  laurea
magistrale,  nel  regolamento  didattico  di  ateneo,  le  competenti
strutture didattiche determinano, con il  regolamento  didattico  del
corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre  attivita'
formative di cui all'art. 12, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al
decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,  secondo  criteri  di
stretta funzionalita'  con  gli  obiettivi  formativi  specifici  del
corso. 
  2.   Le   universita'   garantiscono   l'attribuzione   a   ciascun
insegnamento attivato di un  congruo  numero  di  crediti  formativi,
evitando la parcellizzazione delle attivita'  formative.  In  ciascun
corso di laurea e di laurea magistrale non  possono  comunque  essere
previsti in totale rispettivamente piu' di 20 e piu' di  12  esami  o
verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame  integrate  per
piu' insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari
degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano  alla  valutazione
collegiale complessiva del  profitto  dello  studente  con  modalita'
previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi  dell'art.  11,
comma 7,  lettera  d)  e  dell'art.  12,  comma  2,  lettera  d)  del
regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270.
Ai fini del conteggio, rispettivamente, dei 20 esami  e  12  esami  o
verifiche di profitto vanno considerate le attivita' formative: 
    1) di base; 
    2) caratterizzanti; 
    3) affini o integrative; 
    4) autonomamente scelte dallo studente. 
  Le valutazioni  relative  alle  attivita'  formative  di  cui  alle
lettere c), d) ed e) dell'art. 10, comma 5, del regolamento di cui al
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in ragione  della  loro
natura e  modalita'  e  fatta  salva  diversa  decisione  assunta  in
autonomia dagli atenei in relazione a  specifiche  esigenze,  possono
non essere considerate ai fini del conteggio.