Art. 3 1. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attivita' formative indispensabili indicati negli allegati al presente decreto e, per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'art. 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi formativi specifici del corso. 2. Le universita' garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attivita' formative. In ciascun corso di laurea e di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale rispettivamente piu' di 20 e piu' di 12 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per piu' insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalita' previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d) e dell'art. 12, comma 2, lettera d) del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Ai fini del conteggio, rispettivamente, dei 20 esami e 12 esami o verifiche di profitto vanno considerate le attivita' formative: 1) di base; 2) caratterizzanti; 3) affini o integrative; 4) autonomamente scelte dallo studente. Le valutazioni relative alle attivita' formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in ragione della loro natura e modalita' e fatta salva diversa decisione assunta in autonomia dagli atenei in relazione a specifiche esigenze, possono non essere considerate ai fini del conteggio.