Art. 5 1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea e di laurea magistrale corrispondono a 25 ore di impegno medio per studente. 2. I regolamenti didattici di Ateneo determinano altresi' per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attivita' formative di tipo individuale. Tale quota non puo' comunque essere inferiore al 50%, dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 3. Gli studenti che maturano tutti i crediti necessari per la laurea e la laurea magistrale secondo le modalita' previste nei rispettivi regolamenti didattici, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, possono conseguire il relativo titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'universita'.