Art. 5 
 
  1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea e di laurea
magistrale corrispondono a 25 ore di impegno medio per studente. 
  2. I regolamenti  didattici  di  Ateneo  determinano  altresi'  per
ciascun corso di laurea e di laurea magistrale la quota  dell'impegno
orario complessivo che deve rimanere riservata a  disposizione  dello
studente per lo studio personale o per altre attivita'  formative  di
tipo individuale. Tale quota non puo' comunque  essere  inferiore  al
50%, dell'impegno orario complessivo, salvo nel  caso  in  cui  siano
previste attivita' formative  ad  elevato  contenuto  sperimentale  o
pratico. 
  3. Gli studenti che maturano  tutti  i  crediti  necessari  per  la
laurea e la laurea  magistrale  secondo  le  modalita'  previste  nei
rispettivi  regolamenti  didattici,  ai   sensi   dell'art.   7   del
regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,
possono conseguire il relativo titolo di studio indipendentemente dal
numero di anni di iscrizione all'universita'.