Art. 16. Esercizio finanziario e contabilita' 1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto consuntivo puo' avvenire entro il 30 giugno.