(Allegato A-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                Esercizio finanziario e contabilita' 
 
    1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e  termina
il 31 dicembre di ciascun anno. 
    2. Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva  il
bilancio di previsione ed entro il  30  aprile  successivo  il  conto
consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora  particolari  esigenze  lo
richiedano, l'approvazione del conto consuntivo puo'  avvenire  entro
il 30 giugno.