Art. 18. Fonti interne 1. La Scuola IUSS, in conformita' alla normativa vigente e al presente Statuto, puo' emanare regolamenti, manuali e disciplinari. 2. I regolamenti della Scuola IUSS sono approvati e modificati a maggioranza assoluta dei componenti: a) dal Consiglio di amministrazione, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione e la contabilita' e per gli altri regolamenti indicati dalla legislazione o dal presente Statuto; b) dal Senato accademico, per quanto attiene al regolamento generale, ai regolamenti per la ricerca e la didattica nonche' ad ogni altro regolamento diverso da quelli previsti dalla lettera precedente. 3. I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio di amministrazione e parti di competenza del Senato accademico sono approvati nell'identico testo integrale da entrambi gli organi. 4. I manuali e disciplinari contengono norme di attuazione per settori specifici delle disposizioni regolamentari. Essi sono emanati dal Rettore o dal Direttore Generale secondo le rispettive competenze.