(Allegato A-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                            Fonti interne 
 
    1. La Scuola IUSS, in conformita' alla  normativa  vigente  e  al
presente Statuto, puo' emanare regolamenti, manuali e disciplinari. 
    2. I regolamenti della Scuola IUSS sono approvati e modificati  a
maggioranza assoluta dei componenti: 
      a) dal Consiglio di  amministrazione,  per  quanto  attiene  al
regolamento per l'amministrazione e la contabilita' e per  gli  altri
regolamenti indicati dalla legislazione o dal presente Statuto; 
      b) dal Senato accademico, per  quanto  attiene  al  regolamento
generale, ai regolamenti per la ricerca e  la  didattica  nonche'  ad
ogni altro regolamento  diverso  da  quelli  previsti  dalla  lettera
precedente. 
    3. I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio
di amministrazione e parti di competenza del Senato  accademico  sono
approvati nell'identico testo integrale da entrambi gli organi. 
    4. I manuali e disciplinari contengono norme  di  attuazione  per
settori specifici delle disposizioni regolamentari. Essi sono emanati
dal  Rettore  o  dal  Direttore  Generale   secondo   le   rispettive
competenze.