Art. 21. Elezioni del Rettore 1. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in ruolo presso le Universita' italiane e Scuole ad ordinamento speciale, con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo. L'elettorato attivo e' costituito da: a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato; b) il rappresentante del Consiglio dei Collegi nel Senato accademico; c) i Rettori degli Atenei federati; d) i ricercatori di cui all'art. 24 della legge 240/2010; e) il personale tecnico e amministrativo; f) gli allievi dei Corsi ordinari e Corsi di Dottorato. Gli elettori di cui alle lettere a), b) e c) dispongono di un voto. I voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto sono trasformati in un numero di voti equivalenti nella maniera seguente: il voto espresso collettivamente dai ricercatori di cui all'art. 24 della legge 240/2010 sara' pari al 15% dei voti esprimibili con peso 1, con arrotondamento all'unita' inferiore; il voto espresso collettivamente dal personale tecnico e amministrativo sara' pari al 15% dei voti esprimibili con peso 1, con arrotondamento all'unita' inferiore; il voto espresso collettivamente dagli allievi sara' pari al 15% dei voti esprimibili con peso 1, con arrotondamento all'unita' inferiore. In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante dovra' avere un peso non superiore all'unita'. 2. Il Rettore e' proclamato eletto dal Decano ed e' nominato dal Ministro competente con proprio decreto. Il Rettore dura in carica sei anni e il suo mandato non e' rinnovabile. Durante l'espletamento del mandato, il Rettore deve assicurare un regime di impegno a tempo pieno. 3. Le modalita' di elezione sono definite con regolamento dal Senato accademico, che disciplina anche le modalita' di presentazione delle candidature. 4. Per gravi e motivate ragioni e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato, il Senato accademico, con una maggioranza di due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale del Rettore una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore. 5. In caso di cessazione anticipata del mandato, qualunque sia la causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. La durata del mandato del nuovo Rettore deve intendersi per un periodo di sei anni a partire dalla nomina.