(Allegato A-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                        Elezioni del Rettore 
 
    1. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in ruolo presso
le Universita' italiane e Scuole ad ordinamento speciale, con  almeno
sei anni di servizio prima del collocamento a riposo. 
    L'elettorato attivo e' costituito da: 
      a)  i  professori  di  ruolo  di  prima  e  seconda  fascia,  i
ricercatori a tempo indeterminato; 
      b) il rappresentante  del  Consiglio  dei  Collegi  nel  Senato
accademico; 
      c) i Rettori degli Atenei federati; 
      d) i ricercatori di cui all'art. 24 della legge 240/2010; 
      e) il personale tecnico e amministrativo; 
      f) gli allievi dei Corsi ordinari e Corsi di Dottorato. 
    Gli elettori di cui alle lettere a), b) e  c)  dispongono  di  un
voto. I voti esprimibili dagli altri  aventi  diritto  al  voto  sono
trasformati in un numero di voti equivalenti nella maniera seguente: 
      il  voto  espresso  collettivamente  dai  ricercatori  di   cui
all'art.  24  della  legge  240/2010  sara'  pari  al  15%  dei  voti
esprimibili con peso 1, con arrotondamento all'unita' inferiore; 
      il  voto  espresso  collettivamente  dal  personale  tecnico  e
amministrativo sara' pari al 15% dei voti esprimibili con peso 1, con
arrotondamento all'unita' inferiore; 
      il voto espresso collettivamente dagli allievi  sara'  pari  al
15% dei voti esprimibili con peso 1,  con  arrotondamento  all'unita'
inferiore. 
    In ogni caso, il voto espresso da  ogni  singolo  votante  dovra'
avere un peso non superiore all'unita'. 
    2. Il Rettore e' proclamato eletto dal Decano ed e' nominato  dal
Ministro competente con proprio decreto. Il Rettore  dura  in  carica
sei anni e il suo mandato non e' rinnovabile. Durante  l'espletamento
del mandato, il Rettore deve assicurare un regime di impegno a  tempo
pieno. 
    3. Le modalita' di elezione sono  definite  con  regolamento  dal
Senato accademico, che disciplina anche le modalita' di presentazione
delle candidature. 
    4. Per gravi e motivate ragioni e comunque non  prima  che  siano
trascorsi due anni dall'inizio del mandato, il Senato accademico, con
una maggioranza di due terzi dei suoi componenti,  puo'  proporre  al
corpo elettorale del Rettore una mozione di  sfiducia  nei  confronti
del Rettore. 
    5. In caso di cessazione anticipata del mandato, qualunque sia la
causa, si procede entro due mesi a  nuove  elezioni.  La  durata  del
mandato del nuovo Rettore deve intendersi per un periodo di sei  anni
a partire dalla nomina.