(Allegato A-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                Consiglio di amministrazione federato 
 
    1. Nell'ambito della Federazione, ai sensi e per gli  effetti  di
cui all'art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto  ministeriale  n.
635 dell'8 agosto 2016 e del  decreto  ministeriale  n.  264  del  12
maggio 2017, e' istituito il Consiglio  di  amministrazione  federato
della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati. 
    2. Il Consiglio di amministrazione e' composto da nove membri: 
      a) il Rettore della Scuola IUSS; 
      b) il Rettore della Scuola Sant'Anna; 
      c) il Direttore della Scuola Normale; 
      d) tre consiglieri esterni agli Atenei federati, designati  uno
ciascuno  dal  Senato  accademico  di  ciascun  Ateneo  federato,  su
proposta del rispettivo Rettore/Direttore, fra personalita'  italiane
o straniere in possesso di comprovata competenza in campo  gestionale
ovvero  di  un'esperienza  professionale  di  alto  livello  con  una
necessaria attenzione alla qualificazione  scientifica  e  culturale;
non appartenenti ai ruoli degli Atenei federati da almeno cinque anni
precedenti all'assunzione della carica, per  tutta  la  durata  della
stessa nonche' per i tre anni successivi al termine della stessa; 
      e) un allievo della Scuola IUSS eletto tra gli allievi  secondo
le modalita' previste nel relativo regolamento interno. 
      f) un allievo della Scuola Sant'Anna  eletto  tra  gli  allievi
secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno; 
      g) un allievo della  Scuola  Normale  eletto  tra  gli  allievi
secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno; 
    3. Il Consiglio di  amministrazione  e'  costituito  con  decreto
congiunto dei Rettori/Direttore  degli  Atenei  federati  e  dura  in
carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare  un
consigliere, il nuovo componente verra' individuato nell'ambito della
stessa categoria di appartenenza secondo le modalita' di cui al comma
precedente e rimarra' in carica fino  alla  scadenza  originaria  del
mandato. La mancata individuazione di uno o piu' membri non impedisce
la regolare costituzione dell'organo. Il mandato dei  consiglieri  di
cui alla lettera d) e' di tre anni ed e'  rinnovabile  per  una  sola
volta; il mandato dei consiglieri di cui alle lettere e), f) e g)  e'
di due anni ed e' rinnovabile per una sola  volta.  Il  Consiglio  di
amministrazione e'  validamente  costituito  e  si  riunisce  con  la
presenza di almeno sei componenti. 
    4. Il Consiglio  di  amministrazione  nella  sua  prima  riunione
elegge tra i tre consiglieri, di cui alla lettera d),  il  Presidente
del Consiglio di amministrazione,  fermo  restando  quanto  stabilito
all'art. 58 in fase di prima applicazione. Qualora il Presidente  non
sia individuato, sia cessato dalla carica o sia impossibilitato,  per
qualsiasi causa, ad esercitare le sue funzioni, le stesse sono svolte
dal Rettore/Direttore piu' anziano nel relativo  ruolo.  Le  riunioni
sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e  le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei  presenti,  in  caso  di
parita' prevale il voto del Presidente. Alle riunioni  partecipano  i
Direttori/Segretario  generale  degli   Atenei   federati,   per   lo
svolgimento delle funzioni di propria competenza relative  all'Ateneo
di appartenenza e per le attivita' di verbalizzazione. 
    5.  Il  Consiglio  di  amministrazione  si  riunisce  secondo  un
calendario semestrale congiuntamente  stabilito  dal  Presidente  del
Consiglio di amministrazione e  dai  Rettori/Direttore  degli  Atenei
federati. Il Consiglio e' convocato altresi' su richiesta  scritta  e
motivata al Presidente del Consiglio  di  amministrazione  da  almeno
quattro componenti. 
    6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi
con modalita' telematiche comuni agli Atenei federati; in tal caso la
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il  Presidente
del Consiglio di amministrazione. 
    7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o
piu' componenti del Collegio dei revisori federato con diritto di far
inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Presidente puo'
invitare soggetti afferenti ad uno  degli  Atenei  federati  o  altri
soggetti di interesse per le tematiche da trattare a partecipare alla
discussione prima della relativa deliberazione. 
    8. I Consiglieri di amministrazione di cui al comma 2 lettere d),
e), f) e g) che risultano  assenti  non  giustificati  a  tre  sedute
consecutive sono dichiarati decaduti con decreto  a  firme  congiunte
dei Rettori/Direttore degli Atenei federati.