Art. 24. Consiglio di amministrazione federato 1. Nell'ambito della Federazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 e del decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, e' istituito il Consiglio di amministrazione federato della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati. 2. Il Consiglio di amministrazione e' composto da nove membri: a) il Rettore della Scuola IUSS; b) il Rettore della Scuola Sant'Anna; c) il Direttore della Scuola Normale; d) tre consiglieri esterni agli Atenei federati, designati uno ciascuno dal Senato accademico di ciascun Ateneo federato, su proposta del rispettivo Rettore/Direttore, fra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; non appartenenti ai ruoli degli Atenei federati da almeno cinque anni precedenti all'assunzione della carica, per tutta la durata della stessa nonche' per i tre anni successivi al termine della stessa; e) un allievo della Scuola IUSS eletto tra gli allievi secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno. f) un allievo della Scuola Sant'Anna eletto tra gli allievi secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno; g) un allievo della Scuola Normale eletto tra gli allievi secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno; 3. Il Consiglio di amministrazione e' costituito con decreto congiunto dei Rettori/Direttore degli Atenei federati e dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verra' individuato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalita' di cui al comma precedente e rimarra' in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o piu' membri non impedisce la regolare costituzione dell'organo. Il mandato dei consiglieri di cui alla lettera d) e' di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta; il mandato dei consiglieri di cui alle lettere e), f) e g) e' di due anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Il Consiglio di amministrazione e' validamente costituito e si riunisce con la presenza di almeno sei componenti. 4. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i tre consiglieri, di cui alla lettera d), il Presidente del Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto stabilito all'art. 58 in fase di prima applicazione. Qualora il Presidente non sia individuato, sia cessato dalla carica o sia impossibilitato, per qualsiasi causa, ad esercitare le sue funzioni, le stesse sono svolte dal Rettore/Direttore piu' anziano nel relativo ruolo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del Presidente. Alle riunioni partecipano i Direttori/Segretario generale degli Atenei federati, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza relative all'Ateneo di appartenenza e per le attivita' di verbalizzazione. 5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce secondo un calendario semestrale congiuntamente stabilito dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dai Rettori/Direttore degli Atenei federati. Il Consiglio e' convocato altresi' su richiesta scritta e motivata al Presidente del Consiglio di amministrazione da almeno quattro componenti. 6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalita' telematiche comuni agli Atenei federati; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di amministrazione. 7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o piu' componenti del Collegio dei revisori federato con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Presidente puo' invitare soggetti afferenti ad uno degli Atenei federati o altri soggetti di interesse per le tematiche da trattare a partecipare alla discussione prima della relativa deliberazione. 8. I Consiglieri di amministrazione di cui al comma 2 lettere d), e), f) e g) che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte dei Rettori/Direttore degli Atenei federati.