(Allegato A-art. 25)
                              Art. 25. 
 
          Consiglio di amministrazione federato - Funzioni 
 
    1.  Il  Consiglio  di  amministrazione   federato   e'   l'organo
collegiale  di  Governo  della  Scuola  IUSS  e  degli  altri  Atenei
federati. Esso svolge  le  funzioni  di  programmazione  finanziaria,
economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilita'
economica - finanziaria delle attivita' di ciascun Ateneo federato. 
    2. In particolare spetta al Consiglio di amministrazione: 
      a) delineare gli indirizzi strategici  di  coordinamento  delle
azioni  federate  delle  tre  istituzioni,   proponendo   ai   Senati
accademici della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati l'adozione
di azioni finalizzate allo scopo; 
      b) esprimere parere sulle modifiche di Statuto; 
      c) approvare  il  regolamento  di  amministrazione,  finanza  e
contabilita', e gli altri regolamenti non di  competenza  del  Senato
accademico; 
      d) esprimere pareri sui regolamenti di  competenza  del  Senato
accademico e sul Codice Etico; 
      e)  su  proposta  del  Rettore  e  previo  parere  del   Senato
accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il  bilancio
di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento
di programmazione triennale  e  trasmettere  copia  del  bilancio  di
previsione annuale e triennale e del conto  consuntivo  ai  Ministeri
competenti; 
      f) conferire l'incarico di direttore generale, su proposta  del
Rettore, sentito il parere del Senato  accademico  determinandone  il
relativo  trattamento  economico  secondo  la  normativa  statale  di
riferimento; 
      g)  esercitare  la  competenza  disciplinare  relativamente  ai
professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 10 comma 4  della  legge
n. 240/2010; 
      h) approvare il fabbisogno di personale e, per  quanto  attiene
la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata
dei professori e ricercatori formulate dal Senato accademico; 
      i)  approvare  le  proposte  del  Rettore  per  la  stipula  di
contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge
n. 240/2010 e determinando il relativo trattamento economico; 
      j)     deliberare     in     merito     alla     sostenibilita'
economico-finanziaria  delle  decisioni  del  Senato  accademico   di
istituzione,  attivazione,  modifica  o  soppressione  di  corsi   di
perfezionamento  e  di  dottorato  di  ricerca  (Ph.D.),  di   laurea
magistrale e di corsi master universitari di I e di  II  livello,  di
alta formazione e formazione continua, nonche' degli altri  corsi  di
studio previsti dal presente Statuto; 
      k)     deliberare     in     merito     alla     sostenibilita'
economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico,  sentiti
direttori  generale,  di   istituzione,   attivazione,   modifica   o
soppressione, di sedi e di  strutture  didattiche,  scientifiche,  di
ricerca e di supporto previsti dal presente Statuto; 
      l)  deliberare,  su  proposta   del   Senato   accademico,   la
costituzione o partecipazione a  fondazioni,  consorzi,  societa'  ed
associazioni; 
      m) deliberare, su proposta del Senato accademico, in ordine  ad
accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di
collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonche'  atti
relativi a diritti reali su beni immobili; 
      n) nominare i componenti del Collegio dei  Revisori  dei  conti
federato  e  del  Nucleo  di  valutazione  federato,  secondo  quanto
previsto dalla normativa vigente,  determinandone  le  indennita'  di
carica; 
      o) deliberare gli Atti di indirizzo, previo parere  del  Senato
accademico, relativi alla complessiva gestione ed organizzazione  dei
servizi,    delle    risorse    strumentali    e    del     personale
tecnico-amministrativo e dirigenziale; 
      p) adottare gli Atti  di  programmazione  e  di  pianificazione
generali che non rientrano nelle competenze del Senato accademico; 
      q) definire i criteri generali in materia di ausili  finanziari
a terzi e di determinazione di tariffe, canoni  e  analoghi  oneri  a
carico di terzi; 
      r) deliberare, previo parere del Senato accademico, in  materia
di    contrattazione    collettiva    integrativa    del    personale
tecnico-amministrativo; 
      s)  individuare  le  cariche  cui  attribuire  una  indennita',
determinando il relativo ammontare; 
      t) determinare e ripartire tra  gli  Atenei  federati  i  costi
delle indennita' di carica dei componenti del Collegio  dei  Revisori
dei conti federato, del Nucleo di valutazione federato,  nonche'  dei
gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di  amministrazione,
non titolari dell'indennita' di carica; 
      u)  svolgere  qualsiasi  altra  funzione  che  viene  ad   esso
attribuita dalla legislazione vigente e dallo Statuto.