(Allegato A-art. 28)
                              Art. 28. 
 
              Collegio dei revisori dei conti federato 
 
    1. Il Collegio  dei  revisori  dei  conti  federato  e'  l'organo
collegiale della Scuola IUSS  e  degli  altri  Atenei  federati,  che
provvede  al  riscontro  della  regolarita'  amministrativo-contabile
della gestione. 
    2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da: 
      il presidente, scelto d'intesa tra i Rettori/Direttore,  tra  i
magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; 
      un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    Almeno due componenti  il  Collegio  devono  essere  iscritti  al
Registro  dei  revisori  contabili,  salvo  quanto   previsto   dalla
legislazione vigente. 
    3.  Il  Collegio  dei  revisori  e'  nominato  dal  Consiglio  di
amministrazione,  su  proposta  dei  Rettori/Direttore  degli  Atenei
federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabile  per  una  sola
volta.