Art. 28. Collegio dei revisori dei conti federato 1. Il Collegio dei revisori dei conti federato e' l'organo collegiale della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati, che provvede al riscontro della regolarita' amministrativo-contabile della gestione. 2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da: il presidente, scelto d'intesa tra i Rettori/Direttore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Almeno due componenti il Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente. 3. Il Collegio dei revisori e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabile per una sola volta.