(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Corsi e titoli rilasciati 
 
    1. Per il raggiungimento delle proprie  finalita'  formative,  la
Scuola IUSS attiva: 
      a) corsi ordinari per Allievi iscritti a corsi  di  laurea,  di
laurea magistrale o di laurea  a  ciclo  unico,  dell'Universita'  di
Pavia o di  altre  istituzioni  universitarie  convenzionate  con  la
Scuola IUSS; 
      b) corsi di Dottorato di ricerca. 
    2. Puo' inoltre attivare: 
      a) nell'ambito della Federazione di cui  all'art.  1  comma  6,
corsi di laurea magistrale di  alta  qualificazione  scientifica  con
almeno uno  degli  Atenei  federati  e/o  con  almeno  un'Universita'
italiana o straniera, mediante la stipula di apposite convenzioni; 
      b) master universitari di primo e di secondo livello, anche  in
collaborazione con altre Universita' italiane e straniere; 
      c) altri corsi di alta formazione,  di  formazione  permanente,
corsi brevi e  seminari,  anche  in  collaborazione  con  universita'
italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati. 
    3. I corsi sono  disciplinati  dal  regolamento  didattico  e  da
specifici regolamenti approvati dal Senato accademico. 
    4. La Scuola IUSS puo' conferire  premi  di  studio  e  borse  di
studio a coloro che partecipano ai corsi attivati. 
    5.  Conformemente  alla  propria  finalita'  di   individuare   e
coltivare  il  talento,  la  Scuola  IUSS  puo'  istituire  corsi  di
orientamento alla formazione universitaria e professionale.