Art. 4. Corsi e titoli rilasciati 1. Per il raggiungimento delle proprie finalita' formative, la Scuola IUSS attiva: a) corsi ordinari per Allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico, dell'Universita' di Pavia o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola IUSS; b) corsi di Dottorato di ricerca. 2. Puo' inoltre attivare: a) nell'ambito della Federazione di cui all'art. 1 comma 6, corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati e/o con almeno un'Universita' italiana o straniera, mediante la stipula di apposite convenzioni; b) master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con altre Universita' italiane e straniere; c) altri corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con universita' italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati. 3. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico e da specifici regolamenti approvati dal Senato accademico. 4. La Scuola IUSS puo' conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati. 5. Conformemente alla propria finalita' di individuare e coltivare il talento, la Scuola IUSS puo' istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale.