Art. 43. Corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico 1. I corsi di laurea magistrale di cui all'art. 4, secondo comma, lettera a), del presente Statuto, istituiti con almeno uno degli Atenei federati e/o con almeno un'Universita' italiana o straniera, mediante la stipula di apposite convenzioni, hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri Atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea magistrale sono definite le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria. 2. Il regolamento didattico disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalita' di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attivita' formative e del processo di apprendimento degli studenti. 3. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea magistrale sono definite le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-ateneo.