(Allegato A-art. 43)
                              Art. 43. 
 
                     Corsi di laurea magistrale 
             e corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
 
    1. I corsi di laurea magistrale di cui all'art. 4, secondo comma,
lettera a), del presente Statuto,  istituiti  con  almeno  uno  degli
Atenei federati e/o con almeno un'Universita' italiana  o  straniera,
mediante la stipula  di  apposite  convenzioni,  hanno  lo  scopo  di
assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo
e/o  con   specifiche   connotazioni   interdisciplinari.   Nell'atto
convenzionale da stipulare con altri Atenei per  l'istituzione  e  la
conduzione di corsi di laurea magistrale sono definite  le  modalita'
procedurali  e  attuative  necessarie  ad  assicurare  una  piena   e
funzionale collaborazione interuniversitaria. 
    2. Il  regolamento  didattico  disciplina  il  loro  ordinamento,
prevedendo   le   modalita'   di   accesso,   l'articolazione   degli
insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello  delle
attivita' formative e del processo di apprendimento degli studenti. 
    3. Nell'atto convenzionale da  stipulare  con  altri  atenei  per
l'istituzione e la conduzione di  corsi  di  laurea  magistrale  sono
definite  le  modalita'  procedurali  e   attuative   necessarie   ad
assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-ateneo.