Art. 45. Altri corsi di formazione 1. La Scuola IUSS puo' istituire altri corsi di alta formazione e di formazione permanente, corsi brevi e seminari anche in collaborazione con Universita' italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati. 2. La Scuola IUSS puo' istituire corsi di alta formazione e di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professioni, anche in collaborazione con istituzioni universitarie italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche convenzioni.