(Allegato A-art. 45)
                              Art. 45. 
 
                      Altri corsi di formazione 
 
    1. La Scuola IUSS puo' istituire altri corsi di alta formazione e
di  formazione  permanente,  corsi  brevi   e   seminari   anche   in
collaborazione  con  Universita'  italiane  e  straniere  e/o   altri
soggetti pubblici o privati. 
    2. La Scuola IUSS puo' istituire corsi di alta  formazione  e  di
formazione  permanente  e  ricorrente  per  insegnanti  delle  scuole
secondarie  o  altre  professioni,  anche   in   collaborazione   con
istituzioni universitarie italiane e non italiane e/o altri  soggetti
pubblici o privati, sulla base di specifiche convenzioni.