(Allegato A-art. 46)
                              Art. 46. 
 
                         Rilascio dei titoli 
 
    1. I titoli di: 
      a) diploma di licenza; 
      b) diploma di licenza triennale di primo livello; 
      c) diploma di licenza biennale di secondo livello 
sono rilasciati agli allievi che abbiano seguito con profitto i Corsi
ordinari e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalita'
definite dal regolamento didattico. 
    2. Il titolo di laurea magistrale congiunta con almeno uno  degli
Atenei federati e/o con almeno un'Universita' italiana o straniera e'
rilasciato agli studenti che abbiano compiuto il  relativo  corso  di
studi ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto. 
    3. Il titolo di dottore di ricerca (PhD) di cui all'art. 4  della
legge 3 luglio 1998, n. 210 e' rilasciato agli  allievi  che  abbiano
compiuto il relativo corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'art.
42 del presente Statuto. 
    4. Il titolo di master universitario di primo o  secondo  livello
e' rilasciato agli allievi  che  abbiano  compiuto  con  profitto  il
relativo corso di studi. 
    5. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 45 del presente
Statuto  e'  disciplinato  da  regolamento,   in   conformita'   alla
legislazione vigente.