Art. 46. Rilascio dei titoli 1. I titoli di: a) diploma di licenza; b) diploma di licenza triennale di primo livello; c) diploma di licenza biennale di secondo livello sono rilasciati agli allievi che abbiano seguito con profitto i Corsi ordinari e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalita' definite dal regolamento didattico. 2. Il titolo di laurea magistrale congiunta con almeno uno degli Atenei federati e/o con almeno un'Universita' italiana o straniera e' rilasciato agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto. 3. Il titolo di dottore di ricerca (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e' rilasciato agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto. 4. Il titolo di master universitario di primo o secondo livello e' rilasciato agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi. 5. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 45 del presente Statuto e' disciplinato da regolamento, in conformita' alla legislazione vigente.