Art. 49. Posti di allievo 1. Il Senato accademico determina il numero dei posti di allievo per ciascun anno accademico, approva i relativi bandi relativamente ai Corsi ordinari e ai corsi di Dottorato da mettere a concorso, previa verifica dei presupposti di sostenibilita' economica da parte del Consiglio di amministrazione. 2. I criteri e le modalita' di ammissione ai corsi sono stabiliti dal regolamento didattico.