(Allegato A-art. 49)
                              Art. 49. 
 
                          Posti di allievo 
 
    1. Il Senato accademico determina il numero dei posti di  allievo
per ciascun anno accademico, approva i relativi  bandi  relativamente
ai Corsi ordinari e ai corsi di  Dottorato  da  mettere  a  concorso,
previa verifica dei presupposti di sostenibilita' economica da  parte
del Consiglio di amministrazione. 
    2. I criteri e le modalita' di ammissione ai corsi sono stabiliti
dal regolamento didattico.