(Allegato A-art. 50 bis)
                             Art. 50-bis 
 
                       Assemblea degli allievi 
 
    1. Gli allievi dei Corsi ordinari e  di  Dottorato  costituiscono
l'Assemblea degli allievi. L'Assemblea  degli  allievi  della  Scuola
IUSS puo' essere convocata anche per una sola delle  sue  componenti.
Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito  con  apposito
regolamento approvato dal Senato accademico.