Art. 50-bis Assemblea degli allievi 1. Gli allievi dei Corsi ordinari e di Dottorato costituiscono l'Assemblea degli allievi. L'Assemblea degli allievi della Scuola IUSS puo' essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento approvato dal Senato accademico.