Art. 55. Collegio di Disciplina 1. Al Collegio di Disciplina e' demandata la competenza a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed a esprimere parere conclusivo in merito. 2. Opera secondo il principio del giudizio tra pari nel rispetto del contraddittorio. 3. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 4. Il Collegio si compone di tre professori universitari di prima fascia in regime di tempo pieno nominati dal Consiglio di amministrazione. 5. La nomina dei componenti del Collegio di disciplina e' effettuata dal Senato accademico su proposta del Rettore. I suoi componenti restano in carica quattro anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.