(Allegato A-art. 55)
                              Art. 55. 
 
                       Collegio di Disciplina 
 
    1. Al  Collegio  di  Disciplina  e'  demandata  la  competenza  a
svolgere la fase  istruttoria  dei  procedimenti  disciplinari  ed  a
esprimere parere conclusivo in merito. 
    2. Opera secondo il principio del giudizio tra pari nel  rispetto
del contraddittorio. 
    3.  La  partecipazione   al   Collegio   non   da'   luogo   alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
    4. Il Collegio si compone di tre professori universitari di prima
fascia  in  regime  di  tempo  pieno  nominati   dal   Consiglio   di
amministrazione. 
    5. La  nomina  dei  componenti  del  Collegio  di  disciplina  e'
effettuata dal Senato accademico su  proposta  del  Rettore.  I  suoi
componenti restano in  carica  quattro  anni  e  sono  immediatamente
rinnovabili per una sola volta.