(Allegato A-art. 58)
                              Art. 58. 
 
              Disposizioni transitorie, comuni e finali 
 
    1. In prima applicazione delle presenti disposizioni  statutarie,
il Consiglio di amministrazione federato e' composto da: 
      a) i tre Rettori/Direttore pro tempore degli Atenei federati; 
      b)  i  tre  consiglieri  esterni,  che  gli   Atenei   federati
provvederanno a designare entro 45 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore delle presenti disposizioni statutarie; 
      c)  i  due  rappresentanti  degli  allievi  nel  Consiglio   di
amministrazione Scuola Sant'Anna-Scuola IUSS che  restano  in  carica
fino all'elezione dei due nuovi rappresentanti  degli  allievi  della
Scuola Sant'Anna e della Scuola IUSS; 
      d) uno dei rappresentanti degli allievi  della  Scuola  Normale
nel Consiglio direttivo  scelto  dal  medesimo  dall'Assemblea  degli
allievi,  che  resta  in   carica   fino   all'elezione   del   nuovo
rappresentante degli allievi della Scuola. 
    2. Le nomine dei componenti del Nucleo di valutazione federato  e
dei componenti del Collegio dei revisori federato saranno  effettuate
entro  novanta   giorni   dalla   costituzione   del   Consiglio   di
amministrazione federato. Fino alla costituzione del  nuovo  Collegio
dei revisori  dei  conti  federato  e  nuovo  Nucleo  di  valutazione
federato, restano in carica i preesistenti Organi. 
    3.  I  membri  del  Senato  accademico  in  carica   al   momento
dell'entrata in vigore del presente Statuto decadono  all'atto  della
costituzione dell'organo stesso nella composizione prevista dall'art.
23. 
    4.  L'attivazione  dei  corsi  di  laurea  magistrale   di   alta
qualificazione scientifica  con  almeno  uno  degli  Atenei  federati
previsti dall'art. 4 comma 2 lettera a), articoli 43, comma  1  e  46
comma 2  e'  condizionata  al  permanere  della  Federazione  e  alla
previsione di tale possibilita' nel decreto attuativo di cui all'art.
1 comma 2 legge 240/2010. 
    5. Il Nucleo di valutazione federato (art. 27) e il Collegio  dei
revisori   dei   conti   federato   (art.   28)    sono    costituiti
sperimentalmente nelle more del perfezionamento  delle  procedure  di
cui all'art. 3 comma 4 della legge 240/2010. 
    6. Decorsi tre anni dalla data di costituzione del  Consiglio  di
amministrazione federato, la Scuola IUSS puo'  decidere  di  recedere
dalla federazione di  cui  all'art.  1  comma  6,  con  deliberazione
motivata del Senato accademico. Il Rettore, entro trenta giorni dalla
data della deliberazione, ne da' comunicazione al  MIUR,  agli  altri
Atenei federati  e  al  Consiglio  di  amministrazione  federato.  Il
Consiglio di amministrazione federato approva,  entro  sei  mesi,  un
programma attuativo del recesso, tenendo  conto  delle  attivita'  in
essere, ed esprime parere sulle conseguenti modifiche  allo  Statuto.
Fino alla nuova costituzione del Consiglio  di  amministrazione,  del
Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione, ciascuno
di tali Organi resta in carica come previsto dal presente Statuto.