Art. 58. Disposizioni transitorie, comuni e finali 1. In prima applicazione delle presenti disposizioni statutarie, il Consiglio di amministrazione federato e' composto da: a) i tre Rettori/Direttore pro tempore degli Atenei federati; b) i tre consiglieri esterni, che gli Atenei federati provvederanno a designare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie; c) i due rappresentanti degli allievi nel Consiglio di amministrazione Scuola Sant'Anna-Scuola IUSS che restano in carica fino all'elezione dei due nuovi rappresentanti degli allievi della Scuola Sant'Anna e della Scuola IUSS; d) uno dei rappresentanti degli allievi della Scuola Normale nel Consiglio direttivo scelto dal medesimo dall'Assemblea degli allievi, che resta in carica fino all'elezione del nuovo rappresentante degli allievi della Scuola. 2. Le nomine dei componenti del Nucleo di valutazione federato e dei componenti del Collegio dei revisori federato saranno effettuate entro novanta giorni dalla costituzione del Consiglio di amministrazione federato. Fino alla costituzione del nuovo Collegio dei revisori dei conti federato e nuovo Nucleo di valutazione federato, restano in carica i preesistenti Organi. 3. I membri del Senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto decadono all'atto della costituzione dell'organo stesso nella composizione prevista dall'art. 23. 4. L'attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati previsti dall'art. 4 comma 2 lettera a), articoli 43, comma 1 e 46 comma 2 e' condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilita' nel decreto attuativo di cui all'art. 1 comma 2 legge 240/2010. 5. Il Nucleo di valutazione federato (art. 27) e il Collegio dei revisori dei conti federato (art. 28) sono costituiti sperimentalmente nelle more del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 3 comma 4 della legge 240/2010. 6. Decorsi tre anni dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione federato, la Scuola IUSS puo' decidere di recedere dalla federazione di cui all'art. 1 comma 6, con deliberazione motivata del Senato accademico. Il Rettore, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, ne da' comunicazione al MIUR, agli altri Atenei federati e al Consiglio di amministrazione federato. Il Consiglio di amministrazione federato approva, entro sei mesi, un programma attuativo del recesso, tenendo conto delle attivita' in essere, ed esprime parere sulle conseguenti modifiche allo Statuto. Fino alla nuova costituzione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione, ciascuno di tali Organi resta in carica come previsto dal presente Statuto.