Art. 10 Controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni 1. Le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformita' con l'art. 17 del regolamento delegato. 2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non puo' detenere piu' del 35% dei diritti di voto e piu' del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente tramite le societa' alle quali aderisce, non puo' superare la percentuale del 35% del totale di voto mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le societa' alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale. 3. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore o di ciascuna OP, non potra' superare il 50%. 4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno e' persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore non persona giuridica. 5. Per le OP e le AOP che alla data del 17 maggio 2014 hanno in corso il programma operativo, il vincolo concernente la percentuale massima delle quote societarie, dovra' essere rispettato a decorrere dalla conclusione dell'ultima annualita' del programma operativo. 6. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle AOP costituite in forma di societa' cooperative agricole e ai loro consorzi. 7. Quando una OP e' costituita come parte chiaramente definita di una persona giuridica, le clausole statutarie di cui all'art. 2, comma 6, prevedono espressamente che la persona giuridica non ha nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni dell'OP. 8. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4 le OP non possono essere societa' controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 3 del codice civile. 9. Per ogni deliberazione degli organi statutari, deve essere redatto il foglio delle presenze con le firme dei partecipanti.