Art. 13 
 
 
                Filiali controllate per almeno il 90% 
 
  1. Alle filiali costituite in una delle  forme  societarie  di  cui
all'art. 2, comma 5, le cui quote o capitale sono detenute per almeno
il 90% dalle OP o AOP, possono applicarsi  le  specifiche  condizioni
previste dal regolamento delegato e dal  regolamento  di  esecuzione,
previo accertamento della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dai
citati regolamenti e dal presente decreto su richiesta della/e  OP  o
AOP che ne detengono le quote o il capitale. 
  2. Ai fini dell'applicazione del  comma  1,  costituisce  requisito
necessario la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP
e il rappresentante legale della filiale. 
  3. I requisiti sono accertati dalla regione dove e' riconosciuta la
OP o AOP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale o
a parita' di condizioni, dalla regione che riceve la domanda. 
  4. Al controllo del 90% della filiale possono  concorrere,  i  soci
produttori della OP ove la regione ravvisi che cio'  contribuisca  al
conseguimento degli obiettivi elencati  all'art.  152,  paragrafo  1,
lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  5. Le regioni comunicano al Ministero e all'organismo pagatore  gli
accertamenti con esito positivo. 
  6. Negli organi sociali o  gestionali  della  filiale  deve  essere
garantita la presenza di rappresentanti delle OP.