Art. 16 
 
 
                Programmi operativi e loro modifiche 
 
  1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale
e' presentata alla regione ove l'OP risulta riconosciuta, entro il 30
settembre  dell'anno  precedente  a  quello  di   realizzazione   del
programma  stesso,  completa  degli  allegati   tecnici.   Entro   il
successivo 31 ottobre la  domanda  deve  essere  anche  inserita  nel
sistema informativo di cui all'art. 25. 
  2. La domanda  di  modifica  dei  programmi  operativi  poliennali,
prevista dall'art. 34 del  regolamento  delegato  relativamente  agli
anni successivi, e' presentata alla regione competente  entro  il  30
settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici.  Entro  il
successivo 31 ottobre la  domanda  deve  essere  anche  inserita  nel
sistema informativo di cui all'art. 25. 
  3. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2,
concernono, in particolare: 
  a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale; 
  b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di  uno  o  piu'
nuovi  obiettivi,  oppure  l'eliminazione  di   uno   preventivamente
approvato; 
  c) la predisposizione del programma esecutivo  annuale  per  l'anno
successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio; 
  d) la modifica della durata del  programma  pluriennale,  che  puo'
essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino
al periodo minimo di tre anni. 
  4. Le regioni, svolte le opportune  verifiche,  assumono  specifica
decisione  in  merito  ai  programmi  operativi  poliennali  e   alle
modifiche  per  l'anno  successivo,  rigettandoli   o   approvandoli,
eventualmente previo loro adeguamento  e  comunicano  al  piu'  tardi
entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP e all'organismo
pagatore,  anche  per  posta  elettronica   certificata,   unitamente
all'entita' del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo. 
  5. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere
al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno
successivo, il termine per l'approvazione dei programmi  operativi  e
delle loro modifiche per l'anno successivo. 
  6. La  domanda  di  modifica  dell'annualita'  in  corso,  prevista
dall'art. 34, paragrafo 2, primo  comma,  del  regolamento  delegato,
deve essere presentata al piu' tardi entro il 15 settembre di ciascun
anno,  inclusi  gli  allegati  tecnici,  ed  inserita   nel   sistema
informativo di cui all'art. 25, entro il 1° ottobre. 
  Per giustificati motivi le regioni possono autorizzare una  seconda
modifica da presentare entro il 30 giugno. Se del caso, una  distinta
modifica  puo'  essere  presentata  per  implementare  il   programma
operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo. 
  7. In deroga al comma 6,  le  specifiche  modifiche  necessarie  ad
attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi
possono essere presentate secondo le esigenze e in qualsiasi  momento
nel corso dell'anno. 
  8. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua: 
  a) inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni o interventi; 
  b) attuazione parziale dei programmi. In nessun  caso  l'attuazione
parziale puo' comportare la riduzione di oltre  il  50%  della  spesa
complessiva approvata per l'annualita' in corso; 
  c) modifica dell'importo di spesa di una misura che eccede  il  20%
dell'importo approvato della misura stessa; 
  d) modifica dell'importo di spesa di una azione che eccede  il  25%
dell'importo approvato dell'azione stessa; 
  e) modifica del VPC a seguito  di  riscontro  di  errori  palesi  e
conseguente variazione del Fondo di esercizio; 
  f) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino  a  un  massimo
del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento  al  VPC
indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La
percentuale in aumento, puo' essere  elevata  secondo  necessita'  in
caso di fusioni  di  OP  con  contemporanea  fusione  dei  rispettivi
programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio  non  determina
un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea. 
  9. Le modifiche di cui al comma  8  devono  essere  preventivamente
approvate. 
  10.  Le  regioni,  applicando  le  disposizioni  del  capitolo   15
dell'allegato  al  presente  decreto,  valutano  le  motivazioni,  il
contenuto delle modifiche e la documentazione di supporto e  adottano
una decisione finale entro  tre  mesi  dalla  presentazione  completa
della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno
successivo. 
  Le  OP,  possono,  sotto  la  propria  responsabilita'   e   previa
comunicazione alla regione, dare corso alle modifiche prima di  avere
ricevuto la preventiva approvazione. 
  11. Le  modifiche  in  corso  d'anno  non  possono  riguardare  gli
interventi gia' segnalati e controllati dall'organismo  pagatore  con
esito negativo. Tali interventi  non  possono  essere  esclusi  dalla
rendicontazione delle spese. 
  12.  Ai  sensi  dell'art.  34,  paragrafo  2,  terzo   comma,   del
regolamento delegato le sole variazioni dell'importo di spesa di  una
singola azione che non eccedono il 25% dell'importo approvato  e  non
comportano l'aumento dell'importo della misura di  riferimento  oltre
il limite di cui al comma 8, lettera b),  possono  essere  effettuate
senza la richiesta di preventiva approvazione e a condizione che l'OP
ne dia immediata comunicazione alla regione e all'organismo pagatore. 
  L'approvazione  della  variazione  di   spesa   verra'   effettuata
dall'organismo pagatore in fase di valutazione della  rendicontazione
dell'annualita'.