Art. 16 Programmi operativi e loro modifiche 1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale e' presentata alla regione ove l'OP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25. 2. La domanda di modifica dei programmi operativi poliennali, prevista dall'art. 34 del regolamento delegato relativamente agli anni successivi, e' presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25. 3. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare: a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale; b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o piu' nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato; c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio; d) la modifica della durata del programma pluriennale, che puo' essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni. 4. Le regioni, svolte le opportune verifiche, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al piu' tardi entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP e all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entita' del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo. 5. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo. 6. La domanda di modifica dell'annualita' in corso, prevista dall'art. 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato, deve essere presentata al piu' tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, inclusi gli allegati tecnici, ed inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25, entro il 1° ottobre. Per giustificati motivi le regioni possono autorizzare una seconda modifica da presentare entro il 30 giugno. Se del caso, una distinta modifica puo' essere presentata per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo. 7. In deroga al comma 6, le specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi possono essere presentate secondo le esigenze e in qualsiasi momento nel corso dell'anno. 8. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua: a) inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni o interventi; b) attuazione parziale dei programmi. In nessun caso l'attuazione parziale puo' comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualita' in corso; c) modifica dell'importo di spesa di una misura che eccede il 20% dell'importo approvato della misura stessa; d) modifica dell'importo di spesa di una azione che eccede il 25% dell'importo approvato dell'azione stessa; e) modifica del VPC a seguito di riscontro di errori palesi e conseguente variazione del Fondo di esercizio; f) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento, puo' essere elevata secondo necessita' in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea. 9. Le modifiche di cui al comma 8 devono essere preventivamente approvate. 10. Le regioni, applicando le disposizioni del capitolo 15 dell'allegato al presente decreto, valutano le motivazioni, il contenuto delle modifiche e la documentazione di supporto e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Le OP, possono, sotto la propria responsabilita' e previa comunicazione alla regione, dare corso alle modifiche prima di avere ricevuto la preventiva approvazione. 11. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare gli interventi gia' segnalati e controllati dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali interventi non possono essere esclusi dalla rendicontazione delle spese. 12. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato le sole variazioni dell'importo di spesa di una singola azione che non eccedono il 25% dell'importo approvato e non comportano l'aumento dell'importo della misura di riferimento oltre il limite di cui al comma 8, lettera b), possono essere effettuate senza la richiesta di preventiva approvazione e a condizione che l'OP ne dia immediata comunicazione alla regione e all'organismo pagatore. L'approvazione della variazione di spesa verra' effettuata dall'organismo pagatore in fase di valutazione della rendicontazione dell'annualita'.