Art. 19 Aiuto finanziario nazionale 1. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori e' inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per l'autorizzazione della Commissione UE alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP. 2. L'aiuto e' concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dall'anno 2019 potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale le OP il cui VPC medio ottenuto nella regione considerata nei tre esercizi sociali precedenti l'anno in cui e' presentata la domanda di aiuto, si e' incrementato di almeno il 3% rispetto al VPC medio del triennio che si conclude con il penultimo esercizio sociale antecedente l'anno di presentazione della domanda di aiuto. 4. Le AOP che realizzano un programma operativo totale, chiedono l'aiuto per conto delle OP interessate.