Art. 19 
 
 
                     Aiuto finanziario nazionale 
 
  1. Le regioni, ove la  produzione  ortofrutticola  commercializzata
dalle organizzazioni di produttori e' inferiore  al  20%  dell'intera
produzione ortofrutticola regionale, possono  chiedere  al  Ministero
l'attivazione della procedura per l'autorizzazione della  Commissione
UE alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui  all'art.
35 del regolamento (UE) n.  1308/2013,  da  aggiungere  al  fondo  di
esercizio delle OP. 
  2.  L'aiuto  e'  concesso  alle  OP   che   ne   fanno   richiesta,
relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui al  comma
1. 
  3. A  decorrere  dall'anno  2019  potranno  beneficiare  dell'aiuto
finanziario nazionale le OP il cui VPC medio ottenuto  nella  regione
considerata nei tre esercizi sociali  precedenti  l'anno  in  cui  e'
presentata la domanda di aiuto, si e' incrementato di  almeno  il  3%
rispetto al VPC medio del triennio che si conclude con  il  penultimo
esercizio sociale antecedente l'anno di presentazione  della  domanda
di aiuto. 
  4. Le AOP che realizzano un programma  operativo  totale,  chiedono
l'aiuto per conto delle OP interessate.