Art. 20 
 
 
                         Misure applicabili 
 
  1. Al fine di prevenire e gestire le crisi  che  sopravvengono  sui
mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi
operativi una o piu' delle seguenti azioni: 
  a) investimenti che rendano piu' efficace la  gestione  dei  volumi
immessi sul mercato; 
  b) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il
periodo di crisi; 
  c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a  seguito  di
un obbligo di estirpazione  per  ragioni  sanitarie  o  fitosanitarie
stabilito dell'autorita' regionale competente; 
  d) ritiro dal mercato; 
  e)    assicurazione    sulle     perdite     commerciali     subite
dall'organizzazione di produttori per calamita' naturali,  avversita'
atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie. 
  2. In presenza di condizioni di particolare gravita', il Ministero,
sentite le regioni,  puo'  eccezionalmente  autorizzare  la  raccolta
prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.