Art. 21 
 
 
           Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato 
 
  1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni: 
  a)  distribuzione  gratuita  a  opere  di   beneficienza   o   enti
caritativi, ai sensi  dell'art.  34,  paragrafo  4,  lettera  a)  del
regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  b) realizzazione di biomasse a fini energetici; 
  c) alimentazione animale; 
  d)  trasformazione   industriale   no   food,   ivi   compresa   la
distillazione in alcool; 
  e) biodegradazione o compostaggio. 
  2. Le destinazioni di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  1,  sono
consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore
l'impossibilita' a ricorrere alle altre destinazioni.