Art. 21 Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato 1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni: a) distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) realizzazione di biomasse a fini energetici; c) alimentazione animale; d) trasformazione industriale no food, ivi compresa la distillazione in alcool; e) biodegradazione o compostaggio. 2. Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore l'impossibilita' a ricorrere alle altre destinazioni.