Art. 22 
 
 
                 Ritiri destinati alla beneficienza 
 
  1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla  distribuzione
gratuita, si applica il paragrafo 4, lettera  a),  dell'art.  34  del
regolamento di base solo se conferiti ad enti caritativi riconosciuti
secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati
dagli  organismi  pagatori  secondo  criteri  stabiliti  da  AGEA  ed
iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia. 
  2. AGEA realizza il  portale  informatico  per  la  gestione  e  il
monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1
e l'attuazione di  quanto  previsto  all'art.  46,  paragrafo  2  del
regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le  OP  e  gli
enti caritativi riconosciuti.