Art. 25 Informatizzazione delle informazioni 1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalita', alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli organismi pagatori, le regioni, il Ministero, le OP/AOP e loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione monitoraggio e controllo previsti dalla Strategia Nazionale. 2. Le funzionalita' telematiche del SIAN e le relative modalita' di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome. 3. Le OP e le AOP, inseriscono per via telematica nel sistema informativo: a) le compagini sociali; b) le domande di riconoscimento inviate alle regioni; c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni; d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori. 4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, sono rigettate le domande non completate o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti. 5. Le regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonche' l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati. In caso di fusioni dovra' essere assicurata la tracciabilita' delle informazioni relative alle situazioni pregresse delle OP coinvolte. 6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo e' effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso tale inserimento e' completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti. 7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale di cui all'art. 54, lettera b), del regolamento delegato, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.