Art. 27 
 
 
                       Procedure di attuazione 
 
  1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto, sono riportate in allegato, che  costituisce  parte
integrante del decreto. 
  2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui
al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, acquisita l'intesa della  Conferenza
Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni  di
urgenza, puo' non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.